Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3668 - pubb. 11/04/2011

Controversie tra privati e rilevanza dei titoli abilitativi edilizi; violazione delle distanze legali e criticità del danno

Tribunale Lamezia Terme, 21 Gennaio 2011. Est. Giusi Ianni.


Distanze legali – Rilevanza dei titoli abilitativi edilizi – Limitata al rapporto pubblicistico – Sussiste.

Distanze legali – Violazione – Risarcimento – In Re Ipsa – Non sussiste – Onere della prova – Necessità.



La rilevanza giuridica dei titoli abilitativi edilizi si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra Pubblica Amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto la esistenza del titolo, quanto, all’opposto, il fatto di avere costruito in conformità al titolo stesso, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile e agli strumenti urbanistici locali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali (ovvero delle norme locali richiamate dal codice), se legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, non costituisce di per sé fonte di danno risarcibile, essendo al riguardo necessario che chi agisca per la sua liquidazione deduca e dimostri l'esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi. Anzitutto, infatti, già su un piano strettamente teorico, l’ipotesi del danno “in re ipsa” appare scarsamente coerente col sistema di responsabilità aquiliana tracciato dal legislatore del 1942, in cui il danno risarcibile è il c.d. danno conseguenza, ossia il pregiudizio causalmente connesso alla violazione di una situazione giuridica soggettiva ritenuta meritevole di tutela. Inoltre, il rimedio del risarcimento del danno mira, in generale, a garantire il ristoro integrale del pregiudizio sofferto, senza alcuna possibilità di locupletazione a favore del danneggiato che, quindi, in ogni caso deve dare modo al giudice di valutare la consistenza e l’entità del danno subito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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