Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31464 - pubb. 26/06/2024

Il Tribunale di Brindisi su legittimazione passiva all’esecuzione e successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.

Tribunale Brindisi, 08 Giugno 2024. Est. Natali.


Legittimazione passiva all’esecuzione - 111 c.p.c - Successione a titolo particolare - Ambito applicativo - Limiti


Legittimazione passiva all’esecuzione - 111 c.p.c - Successione a titolo particolare - Obbligazione risarcitoria - Esclusione


Legittimazione passiva all’esecuzione - 111 c.p.c - Successione a titolo particolare - Automaticità - Configurabilità - Trascrizione - Necessità - Esclusione


Legittimazione passiva all’esecuzione - 111 c.p.c - Clausola di chiusura - Trascrizione - Titoli di acquisto - Applicabilità - Esclusione


Legittimazione passiva all’esecuzione - 111 c.p.c - Successione a titolo particolare - Ambito applicativo - Deroghe


Legittimazione passiva all’esecuzione - 111 c.p.c - Eccezione fondata sulla trascrizione - Applicabilità - Limiti



È opinione consolidata che l’art. 111 c.p.c., u.c., per il quale la sentenza pronunziata contro l’alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi con quello sul quale si svolgeva la controversia, e che costituiva l’oggetto immediato dell’accertamento giurisdizionale; dovendosi trattare di un rapporto, di natura reale o obbligatoria ma con diretta attinenza con la res, implicandone la consegna, la restituzione o la trasformazione e ciò in quanto il successore, avendo la disponibilità materiale della res, deve poter dare attuazione al futuro comando giudiziale.



La fattispecie della successione processuale ex 111 c.p.c non può dirsi integrata nell’ipotesi di controversia attinente al risarcimento dei danni, essendo tal ultima un’obbligazione prettamente personale e che si iscrive definitivamente nella sfera giuridica dell’autore dell’illecito, senza possibilità di ‘trasmigrare’ in altra, con la conseguenza che in tale caso, nessun rilievo assumerebbe l’alienazione dello stesso in corso di causa.



L’effetto successorio è automatico e non vale ad escluderlo l’eventuale omissione delle formalità pubblicitarie relative alla vicenda traslativa, in quanto l’obbligo (o meglio l’onere) della trascrizione, nella logica della circolazione dei beni immobili, costituisce condizione per l’opponibilità erga omnes del trasferimento della res immobile, nell’interesse del trascrivente, con la conseguenza della sua omissione non può avere l’effetto di paralizzare quel peculiare effetto ex lege - indisponibile, unilateralmente, da parte del convenuto o del terzo acquirente - consistente nella previsione dell’estensione degli effetti della sentenza al successore nel diritto controverso.



L’art. 111, c. 4°, c.p.c., nell’enucleare il principio dell’efficacia della sentenza pronunciata nei riguardi dell’alienante anche contro o in favore del successore a titolo particolare, contiene una clausola di chiusura del seguente tenore: «salve le norme ... sulla trascrizione» e tale locuzione e’ intesa, dalla dottrina dominante, come riferita alla trascrizione delle domande giudiziali e non dei titoli acquisto, nel senso che la sentenza pronunciata contro l’alienante sarebbe sempre opponibile ai terzi i quali abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda, mentre, per contro, sarebbe priva di opponibilità nei riguardi di quelli che abbiano trascritto prima.



La regola generale posta dall’art. 111 c.p.c., in termini di efficacia diretta della sentenza nei confronti dell’avente causa dal convenuto in pendenza del giudizio, è derogata in due ipotesi:
a) nell’ipotesi in cui il terzo, pur essendosi reso acquirente della res dopo la notificazione della domanda introduttiva, abbia, tuttavia, provveduto a pubblicizzare il suo titolo prima della trascrizione della domanda giudiziale, nel qual caso la successione, per una sorte di fictio normativa, dovrebbe considerarsi perfezionata prima del¬l’inizio del processo e la pronuncia non avrebbe effetti nei riguardi del terzo avente causa;
b) nel caso in cui il terzo, pur avendo acquistato la res prima dell’introduzione del giudizio, pubblicizzi il suo titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda, rimanendo, comunque, vincolato alla pronuncia.



L’eccezione prevista in materia di trascrizione delle domande giudiziali non opera quando il trasferimento a titolo particolare si perfezioni dopo la formazione del giudicato: in tal caso, la vincolatività del giudicato nei confronti dell’avente causa dall’originario convenuto è prevista dall’art. 2909 c.c. in materia di estensione soggettiva degli effetti del giudicato la cui formazione delimita il limite temporale massimo all’operatività del sistema pubblicitario e dei suoi criteri conformativi. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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