Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31424 - pubb. 18/06/2024

La Corte d’Appello di Trieste ribadisce che lo stato di insolvenza non impedisce l’accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa

Appello Trieste, 22 Maggio 2024. Pres. Caparelli. Est. Berardi.


Composizione negoziata della crisi d'impresa – Stato di insolvenza – Effetti



Con questa decisione, la Corte d’Appello di Trieste ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale il tenore letterale della norma di cui all’art. 12, primo comma, CCI appare neutro rispetto ad entrambe le opzioni ermeneutiche ed è coerente con la possibilità che alla composizione negoziata acceda l’impresa già insolvente, in quanto il sostantivo “probabilità” si rivolge sia allo stato di crisi che allo stato di insolvenza mettendoli sullo stesso piano, mentre di portata decisiva appare la circostanza che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.


Militano del resto a favore della tesi meno restrittiva: a) la scelta del legislatore di non prevedere alcun filtro di ammissibilità dell’accesso, tale da differenziare l’imprenditore in crisi da quello insolvente; b) la scelta del legislatore (ex art. 12, comma 3) di escludere l’applicabilità dell’art. 38 CCI., sterilizzando i poteri del Pubblico Ministero”.


Non è inoltre condivisibile la tesi secondo cui la previsione di cui al primo comma dell’art. 21 si applicherebbe solo alle insolvenze sopravvenute, sia per il tenore letterale della disposizione, sia perché apparirebbe incongruo costruire una norma applicabile ai soli casi, di trascurabile evenienza, preso atto del brevissimo tempo delle misure , di una impresa in crisi diventi insolvente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Consulta il Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->


Testo Integrale