Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31421 - pubb. 18/06/2024

Il Tribunale di Lecce sulla corretta lettura della lettera d) dell’art. 112, co. 2, CCI

Tribunale Lecce, 31 Maggio 2024. Pres. Pasca. Est. Maggiore.


Concordato preventivo – Approvazione – Classi – Maggioranza – Interpretazione della lettera d) dell’art. 112, comma 2, CCI



La lettera d) del secondo comma dell'art. 112 CCI (la quale recita: "la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.") prende in considerazioni due ipotesi, per entrambe delle quali è richiesta l'approvazione della maggioranza delle classi, non soltanto per la prima per la quale la lettura è evidente.


La locuzione "in mancanza" va, infatti, letta soltanto con riferimento alla seconda specifica condizione richiesta, non anche con riferimento alla precondizione necessaria rappresentata dalla maggioranza favorevole delle classi votanti.


In sostanza, la norma va letta come se affermasse: "la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure - in mancanza di classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione — se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione." (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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