Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31378 - pubb. 11/06/2024

Il Tribunale di Parma torna sul TFR nella liquidazione controllata

Tribunale Parma, 22 Maggio 2024. Pres. Ioffredi. Est. Vernizzi.


Liquidazione Controllata - Trattamento di Fine Rapporto - Disciplina



Il TFR costituisce un diritto di credito a pagamento differito, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare della retribuzione, per cui si tratta di credito certo e liquido che diviene tuttavia esigibile solo al momento del venir meno del rapporto di lavoro (Cass. 19708/2018), fatta salva la facoltà per il lavoratore di chiedere l’anticipata corresponsione delle proprie spettanze in presenza di determinate condizioni.
Il TFR è suscettibile di cessione volontaria ex art. 1260 c.c. (Cass. 10211/21) e, rientrando nella categoria delle “indennità relative al rapporto di lavoro” menzionata nell’art. 545 c.p.c., può essere oggetto di pignoramento nella misura di un quinto, al pari delle altre somme dovute in ragione del rapporto di lavoro (Cass. 19708/18), con assegnazione differita al momento della sopravvenuta esigibilità.
Quanto ai rapporti con la disciplina della liquidazione controllata, rimangono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (art 268 comma I lett a CCII), tra cui deve essere ricompreso anche il TFR, per cui è ragionevole ritenere che:
a) ove il credito da TFR del sovraindebitato sia divenuto esigibile prima dell’apertura della liquidazione controllata, esso, divenuto parte del patrimonio del debitore, debba essere integralmente incluso nell’attivo della procedura destinato al soddisfacimento dei creditori;
b) il liquidatore non possa domandare, anteriormente al maturare della condizione di esigibilità (cessazione del rapporto) la liquidazione delle somme meramente accantonate dal datore di lavoro, né richiedere la corresponsione di quanto spettante al lavoratore a titolo di anticipazioni per finalità diverse da quelle stabilite dall’art 2120 c.c.;
c) nel caso in cui il credito da TFR divenga esigibile nel corso del triennio dall’apertura della procedura di liquidazione controllata il suddetto credito possa essere acquisito all’attivo della procedura nei limiti stabiliti dall’art 545 c.p.c. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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