Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31341 - pubb. 05/06/2024

Cessazione delle misure protettive e inefficacia dell’ipoteca iscritta in violazione del divieto

Tribunale Como, 10 Maggio 2024. Pres. Parlati. Est. Aliquò.


Concordato semplificato – Misure protettive – Cessazione – Effetti – Nullità dell’ipoteca iscritta



Il codice della crisi stabilisce che al cessare delle misure per revoca o per naturale scadenza, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione.


Tale previsione è contenuta sia nell'art. 19, co. 8 CCI, in tema di procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata, sia nell'art, 55, co. 7 CCI.


Il legislatore ha dunque previsto che l'efficacia della protezione cessi con effetti ex nunc, rimanendo inefficace l'iscrizione ipotecaria effettuata in violazione del divieto di cui all'art. 18, co. 1 CCI.


Dalla lettura di tali disposizioni, si ricava che l'inopponibilità dell'ipoteca iscritta contro il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore permane anche all'esito del cessare delle misure (per revoca o per scadenza), potendosi ritenere che tale inefficacia assoluta sia assimilabile alla categoria della invalidità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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