Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31267 - pubb. 24/05/2024

Tribunale di Arezzo: prosecuzione dell’attività ed esercizio provvisorio nella liquidazione controllata

Tribunale Arezzo, 08 Maggio 2024. Pres., est. Pani.


Liquidazione Controllata - Prosecuzione dell’attività d’impresa - Diritto del debitore - Sussistenza - Autorizzazione giudiziale - Non necessità - Esercizio Provvisorio - Ammissibilità - Condizioni



Nella liquidazione controllata l’attività d’impresa o professionale può regolarmente proseguire e i relativi beni possono essere sottratti alla liquidazione, ove di maggiore utilità per i creditori rispetto alla pura e semplice dismissione dell’azienda o dei beni strumentali (nel caso di specie, si rileva che, in chiave prospettica, la stragrande maggioranza dell’attivo procedurale sarà acquisito proprio dalla porzione dei ricavi aziendali, nella parte destinata, per almeno un triennio, ai creditori).


La prosecuzione dell’attività d’impresa corrisponde a un vero e proprio diritto del debitore, senza che sia necessario un provvedimento che disponga l’esercizio provvisorio o un’apposita autorizzazione giudiziale, se non quella prevista dall’art. 270, comma 2, lett. e), con riferimento ai «beni facenti parte del patrimonio di liquidazione», per cui i beni strumentali che rientrano nel quinto pignorabile ex art. 515 c.p.c. e che saranno individuati dal liquidatore, risultano suscettibili di utilizzo da parte dell’imprenditore anche nel corso della procedura concorsuale, ove ciò sia nell’interesse del ceto creditorio.


Affinché, dunque, possa essere proseguita l’attività imprenditoriale non è necessario un provvedimento che disponga l’esercizio provvisorio, certamente compatibile con la liquidazione controllata, in quanto nel caso di specie la fattispecie da regolare appare diversa: se di fronte a un imprenditore individuale (con prevalenza dell’elemento lavoro sull’elemento capitale) o un professionista, in costanza del limite di cui all’art. 515 c.p.c., la prosecuzione dell’attività lavorativa è connaturata al limite di apprensione suddetto, invece di fronte a un imprenditore di maggior dimensioni o ad un società, stante l’inapplicabilità del “beneficio” dell’impignorabilità relativa, la prosecuzione dell’attività aziendale sarà assoggettata all’autorizzazione all’esercizio provvisorio e, dunque, sarà possibile solo alle condizioni previste dall’art. 211 CCII. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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