Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31253 - pubb. 22/05/2024

Esecuzione forzata e prevalenza di sequestro penale e confisca: criteri di prevalenza per il periodo anteriore alla entrata in vigore del codice della crisi

Tribunale Mantova, 09 Maggio 2024. Est. Arrigoni.


Esecuzione forzata – Sequestro penale e confisca – Rapporto con la procedura esecutiva – Prevalenza



Anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore del codice della crisi deve essere applicato il principio della prevalenza della misura reale rispetto alla procedura esecutiva individuale.


Conducono a tale conclusione le seguenti ragioni:
1) per costante orientamento giurisprudenziale e dottrinale la dichiarazione di fallimento (o l’apertura di liquidazione giudiziale) comporta un pignoramento generale, sicchè la situazione di fatto che si viene a creare è sovrapponibile a quella della procedura esecutiva individuale;
2) la trascrizione della confisca influisce senza dubbio sulla appetibilità del bene, non potendosi far affidamento sull’ordine di cancellazione del gravame da parte del Ge, dovendovi provvedere il giudice penale a seguito di ulteriori azioni giudiziali, con rischio di intraprendere una procedura destinata a chiudersi in via anticipata, per impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni del creditore;
3) in un processo scandito per fasi, quale è quello esecutivo, in assenza di norme di diritto transitorio (assenti per le procedure esecutive individuali, in virtù del richiamato vuoto normativo) le nuove regole si applicheranno agli atti adottati successivamente alla entrata in vigore e in relazione alle fasi non concluse;
4) per condivisibile orientamento dottrinale, la modifica normativa sostanzierebbe un principio generale dell’ordinamento giuridico, finalizzato a contemperare la tutela del credito con la protezione degli interessi sottesi alla confisca;
5) tale soluzione consente di individuare in modo certo regole che presidiano la aggiudicazione, nell’ottica di stabilità degli effetti della stessa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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