Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30614 - pubb. 30/01/2024

Istanza di liquidazione giudiziale pendente ed effetti preclusivi rispetto all’accesso alla composizione negoziata

Tribunale Busto Arsizio, 16 Agosto 2023. Pres. Tosi. Est. Ballarini.


Composizione negoziata della crisi d'impresa - Pendenza di istanza di liquidazione giudiziale - Effetti preclusivi



Il Tribunale di Busto Arsizio, rilevato che - con ricorso presentato antecedentemente ai sensi dell’art. 40 CCII, un creditore (poi desistente) e, con successivo atto di intervento, il Pubblico Ministero - hanno formulato domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice, ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso alla composizione negoziata, in quanto il tenore letterale dell'art. 25-quinquies CCII indurrebbe a ritenere, nonostante il contrario avviso di parte della giurisprudenza, che l’accesso alla composizione negoziata sia inibito in pendenza del procedimento incardinato -non solo dallo stesso debitore, ma anche da un creditore- per l’apertura della liquidazione giudiziale; ed invero, il generale richiamo all’art. 40 CCII, senza ulteriori specificazioni, impone di riferire la condizione ostativa in esame tanto alla domanda proposta dal debitore ai sensi del comma 2, quanto a quella formulata, ai sensi del comma 6, dal creditore, dal Pubblico Ministero o da coloro che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa.


L'ordinanza emessa nell'ambito del procedimento avviato ex artt. 18 e 19 CCII per la conferma delle misure protettive è stata oggetto, da parte della debitrice, di reclamo ex artt. 19, comma 7, e 669-terdecies c.p.c., successivamente rigettato dal Collegio, il quale ha ritenuto che la disciplina codicistica sia improntata sulla necessità che la soluzione della crisi sia affrontata, in pendenza di un ricorso per l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, all’interno del procedimento unitario e in tempi ristretti, allo scopo di evitare comportamenti dilatori dell’imprenditore atti a procrastinare la definizione dei procedimenti giudiziali.


In conclusione, con una soluzione attualmente oggetto di dibattito, il Tribunale di Busto Arsizio, sulla base dell'interpretazione dell'art. 25-quinquies CCII, ritenendo l’art. 17, terzo comma, lettera d), CCII così come la relazione illustrativa al D.Lgs. 83/2022 non dirimenti né risolutivi al riguardo, ha sostenuto con le pronunce in commento che ammettere la possibilità che la composizione negoziata possa legittimamente aprirsi anche successivamente al deposito del ricorso per l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale formulato da un creditore contrasterebbe con i principi di tempestività, celerità, efficacia ed efficienza nella risoluzione della crisi che impongono all’imprenditore di attivarsi tempestivamente e quindi quando si manifestano i primi segnali di crisi per la risoluzione della stessa, nonché con la struttura del procedimento unitario basato sulla previsione di rigide preclusioni processuali per accedere alle soluzioni concordate della crisi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'avv. Maurizio Zonca


Consulta il Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->


Il testo integrale