Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27639 - pubb. 11/01/2021

Ricorso per fallimento e produzione della certificazione della cancelleria commerciale

Cassazione civile, sez. I, 22 Novembre 1993, n. 11507. Pres. Salafia. Est. Milani.


Fallimento - Iniziativa - Ricorso del creditore - Fallimento di società - Creditore istante - Produzione della certificazione della Cancelleria commerciale - Necessità - Esclusione



L'art. 6 legge fallimentare non prescrive l'obbligatoria produzione della certificazione della cancelleria commerciale a corredo dell'istanza di fallimento di società presentata dal creditore, ancorché trattasi di società di capitale soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese (art. 100 disp. att. cod. civ.), ne' un simile obbligo è desumibile da altre disposizioni del codice civile o della legge fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente

" Pietro PANNELLA Consigliere

" Renato BORRUSO "

" Vincenzo PROTO "

" Laura MILANI Rel. "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

IL VOLO DEI GABBIANI S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 2 c-o l'avv. Osvaldo Fassari che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Michele Degli Oddi D'Orni e Alfredo Biondi giusta delega in calce al ricorso.

Ricorrente

contro

COMPASS S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale Angelico 92 c-o l'avv. Romano Vaccarella che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Luigi Cella giusta delega in calce al controricorso.

Controricorrente

e contro

FALLIMENTO IL VOLO DEI GABBIANI Srl in persona del curatore Ketmaier Marco;

FALLIMENTO DELLA SNC ESSE PLAST di Scatena Alessandro e di Scatena Alessandro in proprio, in persona del curatore Poli Stefano.

Intimati

avverso la sentenza 644-91 della Corte di Appello di Bologna dep. il 18.5.1991.

Sono presenti per il ricorrente l'avv. Degli Oddi che chiede l'accoglimento del ricorso.

Per il resistente l'avv. Vaccarella che chiede il rigetto del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.6.1993 dal Cons. Rel. Dr. Milani. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Martinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con citazione notificata il 9 dicembre 1983 la s.r.l. Il Volo dei Gabbiani proponeva opposizione alla sentenza dichiarativa del proprio fallimento, pronunciata dal tribunale di Bologna il 18 novembre 1983, chiedendone la revoca e la condanna del creditore istante, s.p.a. Compass, al risarcimento dei danni, deducendo che sin dal 1 marzo 1983 amministratore unico della società opponente era l'attuale, Alessandro Scatena (per cui il ricorso del creditore istante ed il pedissequo decreto di convocazione erano stati notificati a persona - il precedente amministratore unico Giuseppina Pennisi - non più legittimata a riceverli) e che la sede della società era stata trasferita da Bologna a Lucca con delibera assembleare 20 maggio 1983.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del curatore del fallimento e della s.p.a. Compass, intervenivano volontariamente Alessandro Scatena, nonché la "Esseplast di Alessandro Scatena & C. s.n.c." (e, successivamente, il curatore del fallimento della medesima, dichiarato dal tribunale di Lucca con sentenza 13.2.1985), deducendo di aver subito gravi ripercussioni a seguito del fallimento della s.r.l. Il Volo dei Gabbiani, in particolare per la revoca dei fidi bancari, e chiedendo la condanna della s.p.a. Compass al risarcimento dei danni anche nei loro confronti.

Con sentenza 3-19 marzo 1988, il tribunale di Bologna rigettava l'opposizione della società fallita e le domande degli intervenuti, rilevando che la notificazione del decreto di convocazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a Giuseppina Pennisi, quale legale rappresentante della s.r.l. Il Volo dei Gabbiani, in data 22 luglio 1983 per l'udienza del 21 ottobre 1983, doveva considerarsi rituale, in quanto la cessazione dalla carica della Pennisi non era stata pubblicata nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, e che la competenza per territorio era stata determinata alla data del provvedimento di convocazione dell'8 febbraio 1983, allorché il trasferimento della sede sociale da Bologna a Lucca non era stato ancora deliberato.

Impugnava la s.r.l. Il Volo dei Gabbiani, eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale di Bologna e lamentando la violazione del diritto di difesa, sul rilievo, già avanzato in primo grado, che, alla data dell'udienza ove avvenne il deposito del ricorso-decreto di convocazione notificato ex art. 143 al precedente amministratore unico, erano già agli atti della cancelleria commerciale del tribunale di Bologna i documenti attestanti il trasferimento della sede sociale a Lucca e la nomina del nuovo amministratore unico:

documenti che, usando la normale diligenza e prudenza, la s.p.a. Compass (nei cui confronti ribadiva la domanda di condanna al risarcimento dei danni) sarebbe stata in grado di conoscere, dovendo richiedere, per la produzione all'atto della decisione da parte del tribunale, la certificazione della posizione aggiornata della società.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza 25.1-18.5.1991, respingeva l'impugnazione, motivando:

a) che la competenza per territorio del tribunale di Bologna derivava dal luogo della sede dell'impresa al momento del deposito in cancelleria del ricorso del creditore istante, prima della sua comunicazione alla controparte;

b) che la nomina del nuovo amministratore, non essendo stata pubblicata sul B.U.S.A.R.L., non era opponibile al creditore istante, ai sensi dell'art. 2457-ter c.c., non avendo la società fornito la prova che la s.p.a. Compass fosse a conoscenza della sostituzione. Avverso tale sentenza la s.r.l. Il Volo dei Gabbiani propone ricorso per cassazione, cui resiste con controricorso la s.p.a. Compass.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La ricorrente propone tre mezzi di gravame, così articolati: 1) con il primo motivo, deducendo la violazione degli artt. 2188, 2200 c.c., 99, 100, 101 disp. att. c.c., nonché il vizio di omessa

motivazione, lamenta che i giudici d'appello non abbiano esaminato l'eccezione di improcedibilità, sollevata per la mancata produzione, da parte del creditore istante, del certificato della cancelleria commerciale del tribunale relativo alla società;

2) con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 15 L. fall., censura la sentenza impugnata per avere affermato la ritualità della notifica del ricorso e pedissequo decreto, effettuata ex art. 143 c.p.c., senza valutare che detta norma non era applicabile alla notifica alle persone giuridiche, disciplinata dall'art. 145 c.p.c., e per avere ritenuto validamente pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, nonostante la mancata preventiva audizione del debitore, prescritta dall'art. 15 L. fall.;

3) con il terzo motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2457-ter c.c., nonché il vizio di omessa motivazione, sostiene l'irrilevanza - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d'appello - della mancata pubblicazione sul B.U.S.A.R.L., ai fini dell'opponibilità nei suoi confronti, dei mutamenti verificatisi nella società (trasferimento di sede e sostituzione dell'amministratore unico), poiché il creditore istante ne era comunque a conoscenza, risultando gli stessi dal fascicolo della cancelleria commerciale, acquisito alla procedura fallimentare. La ricorrente lamenta inoltre che, considerando non dimostrata, da parte della società cui incombeva il relativo onere, detta conoscenza del creditore istante, i giudici d'appello abbiano rigettato perché superflua la prova per testi articolata dalla controparte COMPASS, mentre, dall'espletamento di tale prova, così come formulata, sarebbe emersa la piena consapevolezza dei cambiamenti intervenuti e l'indiretta conferma della documentazione in proposito prodotta dalla società.

In ordine al primo motivo, va osservato che l'eccezione di improcedibilità di cui si lamenta l'omesso esame non risulta, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, essere stata avanzata espressamente nel giudizio di merito: tuttavia, poiché la ricorrente ne deduce in questa sede la rilevabilità d'ufficio, il collegio non può esimersi dalla sua valutazione.

Orbene, se è vero che le società di capitali sono soggette alla iscrizione nel registro delle imprese (registri della cancelleria commerciale presso il tribunale, ai sensi dell'art. 100 disp. att. cod. civ.) dalla loro costituzione e per tutti gli atti relativi alla

vita sociale, nessuna norma prescrive l'obbligatoria produzione della certificazione della cancelleria commerciale a corredo dell'istanza di fallimento della società presentata dal creditore: l'art. 6 L. fall. non fa alcuna menzione in proposito, ne' un simile obbligo è

desumibile da altre disposizioni (peraltro non citate-dalla ricorrente) del codice civile o della legge fallimentare. L'esibizione o meno di tale certificazione non assume pertanto formale rilievo nel corso dell'istruttoria pre-fallimentare e, tanto meno, determina la sanzione di improcedibilità dell'istanza, non essendo tale istruttoria, una volta instaurata, vincolata all'iniziativa della parte o soggetta a particolari modalità di svolgimento, ma essendo, al contrario, improntata ad impulso d'ufficio e libera nelle sue forme, comprensive anche di poteri d'indagine ed acquisizione di informazioni e documentazione da parte del giudice.

Il primo motivo di ricorso deve pertanto respingersi perché infondato.

Il secondo mezzo di gravame investe la validità della notifica del ricorso - e pedissequo decreto di convocazione - effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla persona fisica del legale rappresentante della società. A prescindere, per ora, dalla censura (che forma oggetto del terzo motivo di ricorso) dell'individuazione di tale legale rappresentante nell'amministratore unico non più in carica perché sostituito, va esaminata la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 143 c.p.c. per la notificazione alle persone giuridiche.

Come questa Corte ha avuto da tempo e più volte modo di statuire, il richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c. per il caso in cui la notificazione non possa essere eseguita presso la sede legale della società, ancorché esplicitamente riferito soltanto alle disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141, deve intendersi esteso implicitamente anche alla disposizione di cui all'art. 143, con la conseguente legittimità della relativa procedura notificatoria alla persona fisica che rappresenta l'ente, avendo questa norma una funzione complementare e non essendo, ai fini della notificazione, giustificabile alcuna differenza fra colui che viene citato "nomine proprio" e colui che viene- citato in rappresentanza di una persona giuridica (Cass. sent. n. 5392-1979, ed in senso conforme molte altre, fra cui: Cass. sent. n. 4927-1987; sent. n. 3528-1989; sent. n. 6529 del 29.5.1992). Rettamente, quindi, i giudici d'appello, avendo verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per il ricorso a tale procedura, hanno ritenuta valida la notifica effettuata al legale rappresentante della società ai sensi dell'art. 143 c.p.c., essendo detta disposizione applicabile anche per la notificazione alle persone giuridiche.

Il secondo motivo si è dunque, al pari del primo, rivelato infondato.

Con la terza censura la ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia considerato inopponibili al creditore istante i mutamenti intervenuti nella società, benché risultanti dai registri della cancelleria commerciale, in quanto non pubblicati nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata.

Va premesso che il solo mutamento rilevante appare la sostituzione dell'amministratore unico, essendo ininfluente il trasferimento della sede (tanto che la ricorrente non ha reiterato l'eccezione d'incompetenza territoriale avanzata nei gradi di merito), per essersi correttamente radicata la procedura fallimentare presso il tribunale di Bologna, ove la società aveva la propria sede all'atto del deposito dell'istanza di fallimento (cfr. Cass. sent. n. 4054-1986; sent. n. 550-1989).

Ora, ai sensi dell'art. 2457-ter c.c. (richiamato, per le società a responsabilità limitata, dal successivo art. 2497-bis), gli atti per i quali la legge prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel registro di cancelleria, la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza: indipendentemente, quindi, dall'iscrizione presso la cancelleria commerciale, la sostituzione dell'amministratore unico non è opponibile al terzo creditore se non resa pubblica secondo la disciplina predetta, anche ai fini della notifica a mani del legale rappresentante della società al di fuori della sua sede (cfr. Cass. sent. n. 6095-1985), fatta sempre salva la prova - a carico della società - che il terzo, prima di eseguire la notifica nelle mani del rappresentante risultante dal detto sistema di pubblicità, abbia avuto conoscenza del mutamento dell'organo rappresentativo.

Con riferimento, peraltro, a tale prova, la ricorrente lamenta che i giudici d'appello l'abbiano ritenuta non raggiunta, senza considerare che la nomina del nuovo amministratore, risultando iscritta nei registri della cancelleria commerciale, era conoscibile da parte del creditore istante.

L'argomentazione non ha pregio. La legge ha infatti prescritto, per le variazioni degli organi sociali, sia l'iscrizione nei registri di cancelleria che la pubblicazione sul B.U.S.A.R.L., ma ha attribuito soltanto a questa seconda formalità l'efficacia di rendere le variazioni opponibili ai terzi, pur facendo salva la prova della conoscenza "aliunde". Evidentemente, tuttavia, tale prova non può essere tratta dalla circostanza dell'iscrizione nei registri di cancelleria, perché altrimenti la norma non avrebbe senso: se bastasse, invero, l'iscrizione per far presumere la conoscenza, sarebbe priva di significato l'ulteriore formalità della pubblicazione e l'attribuzione soltanto a questa dell'efficacia di opponibilità ai terzi, con riserva, peraltro, della prova contraria. In linea di fatto, poi, con valutazione non sindacabile in questa sede, i giudici d'appello hanno escluso che la società avesse fornito la prova della conoscenza dell'intervenuta sostituzione da parte del creditore istante e, conseguentemente, hanno correttamente ritenuto superflua la prova contraria dal medesimo articolata per negare tale conoscenza; senza che la ricorrente di ciò possa dolersi, non essendo legittimata a richiedere l'ammissione di prova articolata dalla controparte.

Essendo dunque risultati infondati i motivi del ricorso, questo deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente alle spese di questa fase del giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in L. 1.626.000, di cui L. 1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma il 21.6.1993.