Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26894 - pubb. 11/01/2021

Ripartizione dell'attivo e imposta proporzionale di registro

Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 1990, n. 5766. Pres. Maltese. Est. Grieco.


Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari - Fallimento - Provvedimento di ripartizione dell'altro - Assoggettamento all'imposta proporzionale di registro - Limiti



Il provvedimento del giudice fallimentare in tema di ripartizione dell'attivo è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 della tariffa all. A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, solo per la parte in cui, eventualmente, decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori, mentre per il resto si sottrae a detta tassazione in quanto atto di giurisdizione esecutiva, privo di effetti traslativi, il quale non definisce controversie. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Domenico MALTESE Presidente

" Nicola LIPARI Consigliere

" Alessandro ANGARANO "

" Alfredo ROCCHI "

" Angelo GRIECO Rel. "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., elett. dom.to in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, c-o l'Avvocatura generale dello Stato, che la rapp.ta e difende ope legis.

Ricorrente

contro

FALLIMENTO S.P.A."FANCY INTERNATIONAL DI ORA".

Intimato

Avverso la decisione della Commissione trib. Centrale n. 405-85 dep. il 19.1.85;

Uditala relaz. svolta dal Cons. dott. Angelo Grieco;

Udito l'Avv. Di Stefano per il ricorr.;

Udito il P.M. dott. Evandro Minetti che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice delegato al fallimento della Fancy international Ora S.p.a. approvò e rese esecutivi due progetti di ripartizione parziale dell'attivo fallimentare. All'atto della registrazione dei decreti, l'ufficio del registro di Bolzano applicò - per ciascuno di essi - l'aliquota del 2% prevista dall'art. 8, lettera c, allegato A, parte 1 del DPR 26.10.72 n. 634, riscuotendo l'imposta relativa. Il curatore del fallimento - il 12.5.78 - deducendo che i piani di riporto dell'attivo fallimentare, contrariamente all'avviso dell'ufficio, rientravano nella previsione dell'art. 8, lett. E della menzionata tariffa, presentò domanda di rimborso e, quindi, per l'atteggiamento negativo dell'amministrazione finanziaria, ricorso alla Commissione tributaria N. 1 sostenendo che la natura non giurisdizionale del provvedimento (piano di riparto) induceva ad escludere l'applicabilità dell'art. 35 del DPR n. 634-72. Con decisione del 15.10.80-7.2.81, la Commissione tributaria accolse parzialmente la tesi del curatore fallimentare. Alle stesse conclusioni pervenne, in sede di appello, la Commissione di secondo grado.

L'Ufficio finanziario investì della questione la Commissione tributaria centrale che - affermata la natura giurisdizionale del provvedimento ed escluso che esso avesse carattere decisorio - rigettò il ricorso confermando la legittimità dell'applicazione dell'art. 8, lettera E, della tariffa allegato A del DPR n. 634-72. Ricorre per cassazione l'Amministrazione finanziaria nella base di un unico mezzo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, il Ministro delle finanze denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 19-35 del DPR 26.10.1972 n. 634;

dell'art. 8, lett. c della tariffa allegato A, parte 1 - DPR 634--2, in relazione agli artt. 110 legge fallimentare e 360 nn. 3 e 5 c.p.c. contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che il provvedimento di che trattasi è finalizzato all'accertamento, in sommario contraddittorio con gli interessati, di diritti soggettivi ed ha natura di sentenza; che il provvedimento conclude la speciale procedura ed attribuisce, in via definitiva, somme di danaro. Con la conseguenza - secondo il ricorrente - che l'atto deve essere tassato à termini del compimento disposto degli artt. 19 DPR n. 634-72 ed 8, lettera C della tariffa allegato A.

Il ricorso non è fondato.

Si ripropone l'esame della questione concernente l'assoggettabilità ad imposta di registro del decreto del "giudice delegato" che dichiara esecutivo il piano di riparto dell'attivo fallimentare, con riferimento all'art. 8, lettera c, allegato A del DPR 634-72 o all'art. 8, lettera E, della medesima tariffa allorché il giudice delegato non ha risolto contestazioni tra i creditori ma si è limitato a compiere una semplice verifica del consenso dei creditori al piano di riparto.

Sul punto qualificante, questa Corte si è già pronunziata e mentre con la sentenza n. 4277-83 ha escluso l'assoggettabilità ad imposta del decreto che approvi e dichiari esecutivo il piano senza modifiche per mancanza di osservazioni dei creditori, o dal curatore, atteso che - in tal caso - il provvedimento "non definisce" una controversia e non è riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 8 della tariffa, alleg. A, DPR 634-72, con la sentenza n. 4391-87, ha equiparato l'ordinanza di distribuzione della somma ricavata dalla vendita di beni in una esecuzione immobiliare - allorché il giudice non ha risolto contestazioni tra i creditori ma si è limitato alla semplice verifica del consenso al piano di riparto - al decreto che approva e rende esecutivo il piano di riparto senza modifiche per mancanza di osservazioni o, comunque, di contestazioni. In tal caso, secondo questa Corte, il provvedimento si risolve in un mero atto esecutivo non riconducibile tra quelli conclusivi di un giudizio e, pertanto, non rientra in alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 8 della tariffa. Ciò, nel presupposto che la tassabilità dell'atto presentato alla registrazione va valutata esclusivamente in relazione agli effetti giuridici che esso è idoneo a produrre sui diritti delle parti, senza riferimento agli effetti economici.

Con la recente sentenza n. 4284 del 25.6.88, la Corte di legittimità ha, infine, specificato che il provvedimento del giudice fallimentare in tema di ripartizione dell'attivo è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 della tariffa all. A del DPR 26.10.72 n. 734, solo per la parte in cui, eventualmente, decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori mentre - per il resto - si sottrae a detta tassazione perché atto di giurisdizione esecutiva, privo di effetti traslativi e, in particolare, non equiparabile, ai fini dell'applicazione del citato articolo 8, al decreto del giudice dell'esecuzione di aggiudicazione ad assegnazione del bene pignorato. Da siffatte conclusioni questa Corte non intende discostarsi mentre ribadisce che il provvedimento del giudice fallimentare che approva e rende esecutivo il progetto di ripartizione parziale dell'attivo fallimentare, in quanto atto di giurisdizione esecutiva, non definisce controversie e non "decide" contestazioni sulla collocazione dei crediti.

Sul punto, in dottrina si è rilevato che la espressione "definisce il giudizio" di cui all'art. 8, se presuppone la "cognizione" dei diritti, non può riferirsi al provvedimento del giudice dell'esecuzione che "non conosce" dei diritti delle parti e, di conseguenza, è del tutto inconferente il richiamo alle "contestazioni insorte tra le parti" per farne discendere, solo nel caso di insorgenza, l'assoggettabilità all'imposta; se, invece, l'espressione "definisce il giudizio" concerne anche i provvedimenti che risolvono contestazioni, non è lecito affermare che al giudizio esecutivo è estranea ogni attività di cognizione dei diritti in quanto la precisazione sarebbe irrilevante ai fini della tassabilità.

E tuttavia, secondo questa Corte, è innegabile che, in assenza di contestazioni, il provvedimento del giudice dell'esecuzione "non definisce" il giudizio mentre egli nella circostanza "non conosce" dei diritti; e la "non definizione" del giudizio resta la condizione necessaria e sufficiente per escludere l'assoggettabilità all'imposta.

Il che è quanto interessa per la decisione del ricorso che sottintende un'assoluta mancanza di considerazione della natura e degli effetti della giurisdizione "esecutiva".

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Camera di Consiglio della 1 sez. civile della Corte suprema di Cassazione in Roma 12.12.1988.