Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26477 - pubb. 18/01/2022

Non opera il divieto di cui all'art. 168 l.f. se l'immobile del debitore è dato in garanzia per debiti altrui

Tribunale Roma, 14 Aprile 2021. Est. Pigozzo.


Concordato preventivo – Terzo datore di ipoteca – Creditore ipotecario – Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul bene



I titolari di ipoteca concessa su immobile del debitore concordatario per debiti altrui (dove il debitore in concordato è quindi terzo datore di ipoteca) non sono creditori concordatari e, come tali, hanno facoltà di proseguire nell'espropriazione di detto bene senza incorrere nel divieto di cui all'art. 168 l.f. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Il Tribunale (*).

A scioglimento della riserva ed esaminati gli atti di causa, si ritiene, dopo il contraddittorio tra le parti, di confermare quanto già dedotto in sede di provvedimento di prosecuzione all’esito del ricorso ex art. 591 ter c.p.c. del professionista delegato.

L’art. 168 l.fall. preclude la possibilità ai creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese di iniziare e proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

La posizione delle società assoggettate ad esecuzione e che hanno presentato domanda di concordato preventivo è quella di terze datrici di ipoteca per debito altrui sicché la società che ha promosso l’esecuzione ex art. 602 c.p.c. non è creditrice delle società Pa. e Mi.

Poiché il creditore procedente agisce nei confronti delle datrici di ipoteca non debitrici, allo stesso non è inibita la continuazione della procedura esecutiva individuale.

Ciò anche in ragione del fatto che il creditore ipotecario di un bene nella titolarità della società soggetta a concordato non è un creditore anteriore ai sensi dell’art. 184 l.fall.; lo stesso non è parte dell’accordo concordatario né dell’effetto esdebitatorio.

Ritenere come parte opponente che per creditore si debba intendere il portatore di una situazione giuridica e che per debitore debba intendersi colui che si avvale della procedura esecutiva è un’operazione di esegesi libera slegata dagli indici testuali.

L’art. 161 l.fall. ad esempio, dispone che il debitore presenti l’elenco nominativo dei creditori e l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà del debitore: l’art. 164 dispone che il Tribunale ordini la convocazione dei creditori: all’adunanza dei creditori si discute le proposte di concordato e a detta adunanza si indica che possono parteciparvi i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in regresso. L’individuazione specifica delle classi di soggetti che possono partecipare già di per sé esclude che si possa interpretare la normativa nel senso prospettato.

A soddisfazione dei creditori privilegiati può anche essere non integrale ed in tal caso non si comprende come si possa sostenere l’equiparazione tra creditore del soggetto in concordato e creditore di terzo. Quest’ultimo, a fronte di un debitore inadempiente, dovrebbe vedere sacrificate le sue ragioni in favore della classe dei creditori del proprio garante e/o della continuità aziendale del garante, con presumibile effetto complessivo di generare un credit crunch.

Nel vicino ambito del fallimento, si è chiarito che il creditore ipotecario di un immobile di proprietà del fallito ma concesso in garanzia per un debito altrui non diviene creditore concorsuale.

Come linea generale le prelazioni di diritto sostanziale sono rispettate nella fase di liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore ed il creditore ipotecario può opporre alla procedura concorsuale la sua prelazione ma deve però affrontare la verifica endoconcorsuale del proprio credito mediante l’ammissione al passivo fallimentare.

Non occorre, invece, l’ammissione al passivo in caso di apertura delle procedure concorsuali nei confronti del terzo datore di ipoteca. È pacifico che il soggetto titolare di un’ipoteca prestata a garanzia di un debito altrui gode alla prelazione sull’immobile dell’attivo concorsuale senza essere creditore diretto della procedura.

La giurisprudenza ha negato che il riferimento ai diritti reali immobiliari contenuto nell’art. 52 l.fall. dopo le modifiche del 2006, quali oggetto dell’accertamento concorsuale, includessero anche i diritti reali di garanzia ed in tal senso si muove anche l’art. 201 comma 1 CCII che menziona la domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti diversi da quelli del fallito. Ciò conferma l’orientamento tradizionale per il quale il mero beneficiario di prelazione non essendo un creditore concorsuale non deve far accertare il proprio credito mediante l’ammissione al passivo e può, quindi, soddisfarsi al di fuori dalla procedura fallimentare.

Si ritiene, in definitiva, che non vi siano indici normativi convincenti per l’estensione dello statuto del creditore nel concordato ai beneficiari di garanzia immobiliari sui beni oggetto del concordato per debiti altrui e, di conseguenza, non deve essere sospesa ex art. 168 l.fall. la procedura esecutiva.

(*).