Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25430 - pubb. 09/06/2021

Sovraindebitamento e qualità di consumatore del fideiussore per debiti d'impresa

Tribunale Livorno, 22 Aprile 2021. Est. Pastorelli.


Sovraindebitamento - Accesso al piano del consumatore - Fideiussore per debiti d’impresa o professionali - Qualità di consumatore -  Sussistenza - Condizioni



È ammissibile il piano del consumatore proposto da coniugi garanti che si sono costituiti terzi datori di ipoteca in favore di un istituto di credito, a garanzia di obbligazioni contratte dal figlio nell’ambito della propria attività di impresa, a condizioni che essi siano sostanzialmente estranei a tale attività.

Invero, deve ritenersi superato l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale in presenza di un contratto di garanzia è all’obbligazione garantita che deve farsi riferimento per verificare la sussistenza del requisito soggettivo di consumatore, in quanto il più recente orientamento della Suprema Corte, sulla scia dell’insegnamento del giudice europeo, è nel senso di ritenere che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica vanno valutati in relazione alle finalità per il quale il soggetto abbia agito. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale


Nota su Tribunale di Livorno 22 aprile 2021, est. Pastorelli (Astorre Mancini)

 

La decisione in commento si inserisce nel filone giurisprudenziale interno, avviato dalla Cassazione almeno con la decisione Cass. 2018/32225, sulla scorta delle note sentenze della Corte di Giustizia - decisioni 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c. 534/15) - per cui nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.

Nel caso deciso dal Tribunale di Livorno i ricorrenti sono stati ritenuti “consumatori” - ai fini dell’omologazione di un piano del consumatore - pur essendosi costituiti terzi datori di ipoteca in favore di una banca in relazione al prestito “aziendale” erogato al figlio, qualità di garanti assunta in ragione dei vincoli parentali con lo stesso e non perché cointeressati alla gestione della impresa.

Le pronunce di legittimità che hanno consolidato detto orientamento comunitario – richiamate dal tribunale livornese - sono piuttosto recenti, in particolare dopo Cass. 2018/32225 si rinviene Cass. VI sez. 16 gennaio 2020 n.742 confermata da Cass. VI sez. 8 maggio 2020 n. 8662, per cui “la persona fisica che, al di fuori dell’ambito dell’attività professionale eventualmente svolta, presta fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto «professionale», non può essere automaticamente esclusa dallo status di consumatore, in quanto l’accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante mero «duplicato» del debitore principale”.

Il giudice di legittimità osserva che il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incide sul piano della qualifica dell’attività – professionale o meno – di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l’identificazione del fideiussore nell'alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento dell’attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all’art. 3 comma 1, lett. a., cod. consumo.

Proprio in riferimento al fideiussore che risulta anche socio della società di capitali garantita, Cass. VI sez. 24 gennaio 2020 n.1666 ha ripreso il decisum della giurisprudenza in materia sopra richiamata, non escludendo il riscontro dei requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica e dando, appunto, rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.

Con riferimento alla qualifica di “consumatore” ai sensi della legge sul Sovraindebitamento (l. 3/2012), tale orientamento è stato peraltro oggetto di critica in dottrina, sulla base del criterio del favor debitoris che dovrebbe guidare il giudizio di valutazione dei requisiti soggettivi di accesso alle procedure, ove si è osservato che il garante deve poter uscire dalla crisi con lo stesso strumento del garantito perché l’attenzione della legge è sullo stato di crisi, sulla natura dei debiti, non sulla figura del debitore, mentre il fideiussore di società, se riconosciuto consumatore in quanto estraneo all’attività di impresa, in vigenza del nuovo CCII non potrà accedere al Concordato Minore cui accederà invece la società garantita, obbligata principale.

A seguito della decisione Cass. 2019/1691 conforme al precedente indirizzo, è intervenuta ulteriormente Cass. VI sez. 28 settembre 2020 n. 20463, a ribadire che il nuovo orientamento “risulta ormai conforme alla giurisprudenza europea cui ha prestato adesione il giudice a quo, risultando invece superato l'orientamento tradizionale in base al quale la tutela consumeristica doveva applicarsi avendo riguardo solo alla posizione del debitore garantito, non già dei garanti, in ragione del carattere accessorio della fideiussione da essi prestata (Cass. 25212/2011, 16827/2016, 1691/2019). Il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi dal nuovo orientamento, conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, il quale si presenta sufficientemente consolidato da escludere la rimessione della questione alle Sezioni Unite richiesta dal P.G.”.

Successivamente consta la decisione Cass. VI sez. 3 dicembre 2020 n.27618, a conferma del nuovo indirizzo giurisprudenziale cui si uniforma la decisione del Tribunale di Livorno.

Si è dunque definitivamente stabilito che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza della Unione europea, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.

In tali casi, dunque, il fideiussore di obbligazioni assunte per attività professionali o d’impresa può comunque invocare la propria qualità di consumatore ed accedere, oggi, al piano del consumatore e, domani, in vigenza del CCII, alla ristrutturazione dei debiti. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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