Sovraindebitamento


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24452 - pubb. 03/11/2020

Piano del consumatore: prova della meritevolezza ed accertamento dei crediti

Tribunale La Spezia, 22 Aprile 2020. Est. Gaggioli.


Onere probatorio della meritevolezza del consumatore – Riparto della prova – Fatto costitutivo formulato in termini negativi da provare tramite dimostrazione del fatto positivo contrario – Inammissibilità della probatio diabolica – Principio del più probabile che non o principio probabilistico

Creditori parti della procedura di piano del consumatore – Accertamento endo-procedurale dei crediti ed effetti del giudicato ivi formatosi – Iniziative giudiziarie ordinarie dei creditori esclusi – Effetti sul prosieguo della procedura dell’accertamento del credito in misura maggiore in sede di cognizione ordinaria

Creditori estranei alla procedura – Grado di imputabilità al sovra-indebitato dell'estromissione di creditori legittimati a partecipare alla procedura – Effetti sul prosieguo della procedura – Revoca ed eventuale riproposizione di altra procedura, od esecuzione di piano del consumatore precario ad esdebitazione parziale

Variazioni soggettive nella titolarità dei crediti derivanti da atti di cessione – Rilevanza della cessione del credito sul prosieguo della procedura – Legittimazione alla partecipazione alla procedura – Individuazione del soggetto nei cui confronti deve essere eseguito il pagamento previsto dal piano del consumatore

Principio della par condicio creditorum – Inammissibilità di pagamenti particolari dei creditori successivamente al deposito del ricorso – Rapporto tra procedura di piano del consumatore e procedure esecutive pendenti avverso il medesimo sovra-indebitato – Modalità di calcolo dell’importo dei crediti su cui deve essere computata la percentuale di pagamento prevista dal piano



In base al principio negativa non sunt probanda la Legge, pure prevedendo a livello sostanziale un fatto costitutivo del diritto del consumatore all’omologazione del piano formulato in termini negativi (inesistenza di requisiti di immeritevolezza del consumatore), pone a livello processuale a carico del consumatore un onere probatorio del medesimo fatto costitutivo da interpretarsi in termini positivi cioè tramite dimostrazione del fatto positivo contrario incompatibile con l’esistenza del fatto negativo indicato dalla norma (dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di meritevolezza del consumatore ovvero di avere gestito diligentemente il proprio patrimonio sino alla data del deposito della proposta di piano del consumatore).

La dimostrazione della diligenza del consumatore richiede la verifica del rapporto tra l’attivo liquido o comunque liquidabile disponibile in capo al consumatore (tenuto conto anche delle entrate future), da un lato, l’importo ed i termini di pagamento delle obbligazioni assunte, dall’altro lato.
La verifica del rapporto tra attivo disponibile e obbligazioni assunte deve svolgersi secondo i canoni che presiedono l’accertamento probatorio nell’ordinamento processuale civile, ovvero l’inammissibilità della probatio diabolica ed il principio del più probabile che non o principio probabilistico.

Il consumatore ai fini dell’omologazione del piano deve dimostrare che la maggioranza dell’esposizione debitoria per cui è promossa la procedura del piano del consumatore (con esclusione delle spese di accesso alla procedura) è stata contratta quando, in ragione del rapporto tra l’ammontare complessivo dei debiti alla medesima data e le risorse attive allora disponibili in capo al consumatore (tenendosi conto dell’attivo liquido e liquidabile nonché delle prevedibili entrate future), nel prosieguo dei rapporti obbligatori era più probabile l’adempimento integrale e tempestivo delle obbligazioni piuttosto che l’incapienza dell’attivo del consumatore.

I medesimi principi trovano applicazione anche rispetto alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La procedura di piano del consumatore ha ad oggetto tutti i crediti nei confronti del sovra-indebitato sussistenti alla data del deposito della proposta oltre agli interessi maturandi nei limiti di Legge sino alla data in cui la proposta prevede il pagamento del credito.

I creditori che sono parti della procedura di piano del consumatore possono essere ricondotti a due categorie: i creditori nei cui confronti il gestore della crisi effettua almeno trenta giorni prima dell’udienza di comparizione la comunicazione della proposta di piano del consumatore e del decreto di fissazione dell’udienza, i quali possono costituirsi nella procedura entro la data dell’udienza; i creditori nei cui confronti non viene effettuata nei termini di Legge la comunicazione della proposta e del decreto di fissazione dell’udienza, ma che si costituiscono nella procedura entro la data dell’udienza.

I creditori esclusi sono i creditori parti della procedura di piano del consumatore il cui credito riferito al periodo anteriore al deposito della proposta viene escluso in tutto od in parte dal decreto di omologazione pronunciato dal Giudice della procedura.

L’accertamento dei crediti (dei creditori parti della procedura) nella procedura di piano del consumatore deve essere ricostruito come segue.
La proposta di piano del consumatore indica l’importo dei singoli crediti.
I creditori che si costituiscono nella procedura di piano del consumatore possono documentare che l’importo dei crediti propri od altrui è diverso (maggiore o minore) rispetto a quello indicato nella proposta.
Il Giudice accerta l’importo dei crediti, eventualmente ricorrendo ai poteri istruttori d’ufficio.
Qualora il Giudice accerta l’importo dei crediti in misura diversa da quella indicata nella proposta, il Giudice assegna al ricorrente termine di quindici giorni affinché la proposta sia modificata assicurando ai creditori soddisfazione equivalente a quella che gli stessi avrebbero ricevuto se l’importo dei crediti fosse stato indicato nella proposta come successivamente accertato dal Giudice.
Qualora la proposta di piano del consumatore venga modificata correttamente, il Giudice procede all’omologazione del piano senza riconvocazione delle parti.
Il decreto di omologazione può essere impugnato dalle parti (tramite reclamo innanzi al Tribunale in composizione collegiale e successivamente tramite ricorso innanzi alla Corte di Cassazione) anche per quanto riguarda l’accertamento dell’importo dei crediti.
La cognizione del Giudice della procedura (o dei Giudici dei successivi gradi di giudizio) circa l’importo dei crediti ha natura sommaria, conseguendone che non può formarsi alcuno giudicato sull’importo dei crediti con effetti al di fuori della specifica procedura (la formazione del giudicato riguarda invece la falcidia dei crediti sul quantum ammesso alla procedura, anche rispetto all’importo del pagamento da effettuare dal sovra-indebitato ai fini della loro estinzione, e la sussistenza dei requisiti necessari per l’omologazione del piano ivi compresa la soddisfazione minima dei creditori prelazionari).

I creditori esclusi (oppure il sovra-indebitato) possono proseguire o promuovere azioni di cognizione ordinaria esterne alla procedura per l’accertamento dei crediti in misura diversa da quella contenuta nel piano del consumatore omologato.
Qualora in sede di cognizione ordinaria il credito venga accertato in misura maggiore rispetto a quella contenuta nel piano del consumatore omologato si verifica quanto segue.
Il piano del consumatore omologato e non ancora eseguito completamente cessa i suoi effetti (come accertabile dal Giudice della procedura con pronuncia dichiarativa) ed il consumatore può avviare un’ulteriore procedura di piano del consumatore tramite il deposito di nuova proposta comprensiva anche del credito precedentemente escluso accertato in sede di cognizione ordinaria e degli ulteriori crediti eventualmente sorti nei confronti del sovra-indebitato tra la data della proposta originaria e la data in cui viene depositata la nuova proposta di piano.
Qualora invece il piano del consumatore omologato sia già stato eseguito completamente l’accertamento del credito in misura maggiore in sede di cognizione ordinaria comporta che non si verifica alcuno effetto esdebitatorio rispetto alla parte di credito esclusa dal piano.

La disciplina normativa riferita alla procedura di piano del consumatore in punto di accertamento dei crediti, modifica del piano nell’ipotesi di accertamento endo-proceduale dei crediti dei creditori parti della procedura in misura diversa da quella indicata nella proposta, rapporto tra cognizione endo-procedurale e cognizione ordinaria esterna alla procedura, è analoga a quella prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (salvo limitate differenze concernenti l’assenza dell’udienza di comparizione delle parti, e la modifica dei termini per le contestazioni dei creditori e la correzione del piano da parte del consumatore successivamente alla decisione del Giudice della procedura che ammette i crediti in misura diversa da quella indicata nella proposta).

I creditori estranei sono i titolari di crediti anteriori al deposito della proposta i quali tuttavia non sono parti della procedura di piano del consumatore (poiché non convocati nei termini di Legge e non costituiti).

Qualora la presenza di creditori estranei non sia imputabile al sovra-indebitato, la proposta ammessa dal Giudice diviene improcedibile oppure il piano del consumatore omologato cessa i propri effetti (come accertabile dal Giudice d’ufficio tramite pronuncia dichiarativa), ed il consumatore può avviare un’ulteriore procedura di piano del consumatore tramite il deposito di nuova proposta comprensiva anche del creditore estraneo e degli ulteriori crediti eventualmente sorti nei confronti del sovra-indebitato tra la data della proposta originaria e la data in cui viene depositata la nuova proposta di piano.

Qualora la presenza di creditori estranei sia imputabile al sovra-indebitato per dolo o colpa grave, il Giudice ad istanza dei creditori dichiara improcedibile la proposta ammessa oppure dichiara la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore (conseguendone altresì l’inammissibilità di ulteriori proposte di piano del consumatore).

Qualora la presenza di creditori estranei sia imputabile al sovra-indebitato per colpa lieve il procedimento prosegue tramite la formazione ovvero l’esecuzione di un piano del consumatore precario ad esdebitazione parziale.
Il piano del consumatore è precario in quanto il creditore estraneo può promuovere espropriazione forzata sui beni del sovra-indebitato di cui all’attivo conferito per l’esecuzione del piano, conseguendone la possibilità che il sovra-indebitato non sia più in grado di eseguire il piano e quindi la dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore (oltre all’inammissibilità di ulteriori proposte di piano del consumatore).
Il piano del consumatore è ad esdebitazione parziale in quanto la sua compiuta esecuzione conforme al contenuto del piano comporta l’estinzione dell’esposizione debitoria sussistente alla data del deposito del ricorso nei confronti dei creditori che siano stati parte del piano, rimanendo invece priva di effetti rispetto ai creditori estranei.

La disciplina normativa in punto di creditori estranei subisce rilevanti modifiche nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Qualora la presenza di creditori estranei non sia imputabile al sovra-indebitato oppure sia imputabile al sovra-indebitato per colpa lieve, viene revocata d’ufficio l'omologazione (o viene dichiarata d'ufficio improcedibile la proposta ammessa), ed il consumatore ha la possibilità di proporre nuova procedura di ristrutturazione comprensiva di tutti i debiti maturati nelle more.
Qualora la presenza di creditori estranei sia imputabile al sovra-indebitato per dolo o colpa grave, viene revocata d'ufficio l'omologazione (o viene dichiarata d'ufficio improcedibile la proposta ammessa), ed al consumatore è preclusa la proposizione di nuova procedura di ristrutturazione.

I creditori che devono divenire parti della procedura di piano del consumatore, ai quali cioè il gestore della crisi deve comunicare il ricorso ed il provvedimento che ammette la proposta, sono costituiti dai titolari dei crediti alla data del deposito del ricorso.

Le eventuali variazioni nella titolarità dei crediti derivanti da atti di cessione successivi alla data di deposito del ricorso comportano il prosieguo della procedura nei confronti dei titolari originari dei crediti, mentre i cessionari sopravvenuti possono intervenire nella procedura e sono comunque vincolati all’eventuale provvedimento di omologazione.

L’adempimento del piano del consumatore deve essere effettuato nei confronti del cessionario del credito, anche se non intervenuto nella procedura, qualora la cessione sia stata notificata al ricorrente o comunque il ricorrente sia a conoscenza della variazione soggettiva nella titolarità del credito.

La procedura di piano del consumatore, quale procedura concorsuale volta alla composizione dell’esposizione debitoria del ricorrente nei confronti della massa creditoria, è soggetta al principio della par condicio creditorum e cioè di parità di trattamento dei creditori.

In data successiva a quella di deposito del ricorso non sono ammessi pagamenti particolari a favore dei soggetti titolari di crediti anteriori, ivi compresi i pagamenti previsti da pregressi accordi di cessioni del quinto intercorsi tra il consumatore ed il singolo creditore (gli effetti degli accordi di cessione del quinto sono sospesi dalla data di deposito del ricorso, ed in ragione dell’esito della procedura, alternativamente, viene meno la sospensione degli effetti degli accordi di cessione del quinto, e quindi riprendono i versamenti rateali a saldo del credito pregresso, alla data in cui la procedura si conclude con provvedimento di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell’omologazione ancorché non passato in giudicato, oppure gli accordi di cessione del quinto si estinguono alla data del passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione).

L’unica eccezione all’inammissibilità di pagamenti particolari successivi alla data di deposito del ricorso (a favore dei soggetti titolari di crediti anteriori) è costituita dai pagamenti eseguiti nelle procedure esecutive non sospese dal Giudice della procedura di sovra-indebitamento con il provvedimento di ammissione della procedura di piano del consumatore (o comunque sino alla sospensione disposta dal Giudice della procedura di sovra-indebitamento con il provvedimento di ammissione della procedura di piano del consumatore).
In ogni caso deve evidenziarsi quanto segue rispetto al rapporto tra procedura di piano del consumatore e procedure esecutive pendenti avvero il medesimo sovra-indebitato: il provvedimento di omologazione non passato in giudicato determina la sospensione delle procedure esecutive promosse dai creditori anteriori al deposito del ricorso oppure dai creditori posteriori sui beni conferiti all’attivo della procedura; la sospensione delle medesime procedure esecutive viene meno ed esse riprendono il loro corso ordinario qualora la procedura si conclude con provvedimento di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell’omologazione ancorché non passato in giudicato; le medesime procedure esecutive si estinguono alla data del passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.

Qualora il piano del consumatore venga omologato con provvedimento passato in giudicato, l’importo dei crediti su cui deve essere computata la percentuale di pagamento prevista dal piano (e quindi la somma da corrispondersi ai creditori in esecuzione del piano) è quello esistente alla data del deposito del ricorso, mentre i pagamenti particolari eseguiti successivamente al deposito del ricorso devono essere imputati alla somma da corrispondersi al medesimo creditore in esecuzione del piano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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