Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2213 - pubb. 01/06/2010

Approvazione del rendiconto del curatore e natura del danno da lite temeraria

Tribunale Salerno, 27 Maggio 2010. Est. Iannicelli.


Fallimento – Approvazione del rendiconto – Contestazioni all’operato del curatore – Allegazione e prospettazione del danno cagionato – Necessità.

Processo civile – Responsabilità processuale per lite temeraria – Innovazione legislativa – Portata – Fattispecie causativa di danno non patrimoniale – Sussistenza. (01/06/2010)



Colui che, in sede di approvazione del rendiconto della gestione, ai sensi dell’art. 116 legge fallimentare, contesti al curatore l’inadempimento di doveri imposti dalla legge o dalla diligenza richiesta dalla natura del’incarico è tenuto, a pena di inammissibilità del giudizio di conto, a prospettare il danno cagionato, sia pure solo potenziale, alla sua sfera patrimoniale. Tale onere deve essere assolto in maniera specifica e non in base ad una mera riserva di successiva proposizione di un’azione di responsabilità, onde consentire il controllo del giudice sulla sussistenza della condizione dell’azione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I principi di diritto che il giudice di legittimità ha tratto dalla lettura dell’art. 96 codice procedura civile, nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge n. 69/2009, non rispondono più all’attuale formulazione della norma che, con l’inserimento, al terzo comma, della previsione della liquidazione d’ufficio ed equitativa, svincola l’accertamento del danno dall’onere di allegazione e di prova e rimette al giudice la valutazione di sussistenza del danno medesimo in ragione delle modalità e delle circostanze dell’abuso del diritto d’azione. In altri termini, l’aver subito un’azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 96 codice procedura civile, può configurare di per sé e secondo le circostanze del caso un danno risarcibile. Si è in sostanza inserita nel sistema una fattispecie di responsabilità da abuso del diritto d’azione ex se causativa di danno non patrimoniale, consistente nell’aver subito una iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario, alla stessa stregua del danno oggettivo per la durata irragionevole del processo contemplato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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