Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20785 - pubb. 15/11/2018

L’ordinanza sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non è soggetta a reclamo

Tribunale Torino, 03 Agosto 2018. Est. Di Capua.


Procedimento di ingiunzione – Ordinanza relativa alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – Reclamabilità – Esclusione



È inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. esperito contro l’ordinanza che dispone o nega la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non avendo quest’ultimo provvedimento natura cautelare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


IL TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Feriale Civile

 

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composto dai magistrati:

Dott.ssa Vittoria NOSENGO PRESIDENTE

Dott. Edoardo DI CAPUA GIUDICE REL.

Dott. Luca MARTINAT GIUDICE

 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza in data 01 agosto 2018 nel procedimento iscritto al n. 15331/2018 R.G.

omissis

avente ad oggetto: Reclamo ex art. 669 terdecies avverso Ordinanza di accoglimento parziale di sospensione ex art. 649 c.p.c.;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 24.09.2012, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 26.09.2012, la società … S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. …, ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’Ordinanza pronunciata dal Giudice Istruttore del Tribunale di Torino Dott. Enrico ASTUNI in data 20.06.2018, con cui, in parziale accoglimento dell’istanza ex art. 649 c.p.c. proposta dalla predetta società … S.R.L., quale parte attrice opponente nella causa iscritta al n. 11206/2018 R.G., ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per Euro 273.978,15, confermandone per il resto l’esecutività .

Precisamente, la parte reclamante ha chiesto, in accoglimento del reclamo, di revocare parzialmente l’impugnata Ordinanza e, conseguentemente, di accogliere la seguente domanda cautelare, già proposta in primo grado, ovvero “sospendere in toto la immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto r.g. n. 2904/2018 del 4.4.2018 rg n. 6929/2018 per i motivi esposti sia in prime cure che in questa sede di reclamo”.

1.2. Si è costituita telematicamente la parte resistente società … S.R.L., per quest’atto rappresentata dalla … S.P.A., a socio unico, quest’ultima in persona del suo procuratore speciale Avv. …, depositando memoria difensiva datata 24.07.2018, eccependo l’inammissibilità del reclamo e, comunque, la sua infondatezza e chiedendo di rigettarlo, in quanto inammissibile e comunque infondato, per tutte le ragioni esposte, con vittoria di spese diritti ed onorari.

1.3. All’esito dell’udienza sopra indicata i difensori delle parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive domande, eccezioni e conclusioni.

2. Sull’inammissibilità del reclamo.

2.1. Come si è accennato, la parte resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del reclamo.

L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.

2.2. Invero, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, il procedimento ex art. 649 c.p.c., pur avendo la funzione di assicurare che l’eventuale revoca del decreto ingiuntivo opposto possa successivamente avvenire senza che nel frattempo si determini un pregiudizio grave o irreparabile per l’istante, risulta disciplinato in modo assolutamente autonomo sulla base di una disposizione che rende incompatibile l’estensione delle norme sul processo cautelare uniforme; dunque, l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria, sebbene rivesta caratteristiche di strumentalità e di provvisorietà del tutto analoghe a quelle delle misure cautelari, non riveste natura cautelare in quanto interviene dopo che si è già avuto un accertamento giurisdizionale (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 18 ottobre 2012 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Torino, 08 ottobre 2008 in Il Caso.it on line, sez. I, documento 1420/2008 sul sito www.ilcaso.it; Tribunale Lucca, sez. IX, 16 giugno 2007 in Giur. merito 2008, 4 984; Tribunale Venezia 04 aprile 2000 in Foro it. 2000, I,3644 ed in Foro padano 2000, I, 47; Tribunale Lecce 10 novembre 1993 in Foro it. 1994, I, 885).

Il passaggio in cui la sospensione della provvisoria esecuzione è definita da Cass. n. 3979/2012 ‘provvedimento di natura lato sensu cautelare’ deve intendersi come mero obiter dictum (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 18 ottobre 2012 in Redazione Giuffrè 2012).

Pertanto, deve coerentemente ritenersi inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. esperito contro l’ordinanza che dispone o nega la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non avendo quest’ultimo provvedimento natura cautelare (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 18 ottobre 2012 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Lucca, sez. IX, 16 giugno 2007 in Giur. merito 2008, 4 984; Tribunale Venezia 04 aprile 2000 in Foro it. 2000, I,3644 ed in Foro padano 2000, I, 47).

2.3. Inoltre, l’inammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza che sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto deriva anche dall’espressa previsione della non impugnabilità contenuta nell’art. 649 c.p.c.

2.4. Infine, si deve osservare che, mentre l’ordinanza che sospende l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. (analogamente a quella che la concede) non è modificabile né revocabile, tenuto conto, da una parte, del disposto di cui all’art. 177, 3° comma, n. 2, c.p.c. (ai sensi del quale “non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate…le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge”) e, dall’altra parte, che i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la Sentenza che pronuncia sull’opposizione e con la quale il giudice può provvedere alla revoca o meno del decreto ingiuntivo opposto (cfr. in tal senso: Tribunale Isernia, 29 aprile 2016, in Ilprocessocivile.it 2016, 2 agosto; Tribunale di Torino, sez. III civile, Ord. 2 aprile 2010 in Altalex on line Massimario n. 41/2010 sul sito www.altalex.com ed in Giur. di merito – GIUFFRÈ n. 6/2011, pag. 1585), l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria ben può essere invece modificata o revocata dal medesimo giudice, atteso che l’applicazione della regola generale sulla revocabilità delle ordinanze, sancita dall’art. 177 c.p.c., non è impedita dalla non impugnabilità dell’ordinanza che sospende l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto stabilita dall’art. 649 c.p.c.: la regola della non impugnabilità e, quindi, della irrevocabilità si applica soltanto alle ordinanze con le quali l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo viene sospesa (cfr. in tal senso: Tribunale Venezia 04 aprile 2000 in Foro it. 2001, I, 3643; Tribunale Arezzo 28 luglio 1999 in Foro it. 2001, I, 2699; Tribunale Lamezia Terme 29 marzo 1996 in Giur. di merito 1997, 284).

Quindi, il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. esperito contro l’ordinanza che nega la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi inammissibile anche per tale ragione, essendo cioè modificabile o revocabile dal medesimo organo decidente (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 18 ottobre 2012 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Lucca, sez. IX, 16 giugno 2007 in Giur. merito 2008, 4 984; Tribunale Venezia 04 aprile 2000 in Foro it. 2000, I,3644 ed in Foro padano 2000, I, 47) .

2.5. Tenuto conto dei rilievi che precedono, nel caso di specie il reclamo dev’essere dichiarato inammissibile, sia in quanto, come si è detto, l’ordinanza ex art. 649 c.p.c. non riveste natura cautelare, sia in quanto tale reclamo ha ad oggetto la parte dell’ordinanza che ha negato la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (concedendola soltanto per la somma di Euro 273.978,15 e confermandone per il resto l’esecutività), in quanto tale modificabile e revocabile dal Giudice Istruttore stesso.

3. Conclusioni.

3.1. In conclusione, il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto dalla società … S.R.L., avverso l’Ordinanza pronunciata dal Giudice Istruttore del Tribunale di Torino Dott. Enrico ASTUNI in data 20.06.2018, dev’essere dichiarato inammissibile.

3.2. Questo Collegio non deve pronunciarsi sulle spese del presente procedimento di reclamo, venendo dichiarato inammissibile il reclamo avverso un’Ordinanza proposta in corso di causa, come si evince dall’art. 669-septies, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale soltanto «se l’ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare».

3.3. Si deve, infine, richiamare l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”), il quale prevede quanto segue:

«1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

La suddetta disposizione trova applicazione al presente giudizio di reclamo, tenuto conto dei rilievi che seguono:

§ è ben vero che l’art. 323 c.p.c. prevede, quali “mezzi di impugnazione” unicamente l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo; senonché, tale norma non esaurisce i mezzi di impugnazione previsti dal nostro Ordinamento, essendo inserita nel Libro II sul “processo di cognizione” e, coerentemente, contempla unicamente i mezzi per impugnare le “sentenze; esistono, peraltro, anche mezzi di impugnazione avverso provvedimenti pronunciati al di fuori del processo di cognizione e che non rivestono natura giuridica di sentenza: si pensi, ad esempio, alle ordinanze pronunciate all’esito di un procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., (di regola) appellabili ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. oppure alle ordinanze pronunciate all’esito di un procedimento cautelare, (di regola) reclamabili ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.;

§ del resto, la Corte Costituzionale, sia pure incidentalmente, ha qualificato espressamente il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. come un vero e proprio mezzo di “impugnazione” (cfr. Corte Costituzionale, 13/05/2015, n. 78 in Giurisprudenza Costituzionale 2015, 3, 711: “il reclamo avverso l’ordinanza, con la quale è stata concessa o denegata la misura cautelare dal giudice monocratico del Tribunale, integra una ‘vera e propria impugnazione’ che si propone al collegio del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato”);

§ anche le Sezioni Unite della Cassazione hanno qualificato espressamente il reclamo cautelare come un vero e proprio mezzo di “impugnazione” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite 18 ottobre 2005 n. 20128: “… alla luce della nuova disciplina dei procedimenti cautelari introdotta con la legge n. 353 del 1990, contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale emessi a conclusione degli stessi, sia in caso di concessione della misura cautelare, sia in caso di rigetto del ricorso (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 669 terdecies c.p.c., di cui a Corte cost. n. 253 del 1994) è ammesso il reclamo a un giudice processualmente sovraordinato, cioè un ‘mezzo di impugnazione’ con cui la parte interessata può ottenere in tempi brevi anche il riesame della questione di giurisdizione…”);

§ inoltre, sebbene non sia certo vincolante per il giudice, deve comunque richiamarsi anche la Circolare Ministeriale 31 luglio 2002 n. 5, secondo cui, ai fini del Contributo Unificato, anche il reclamo è considerato strumento di impugnazione;

§ anche secondo parte della dottrina, l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va letto mediante interpretazione estensiva, in coerenza con il fine che ne ha giustificato l’introduzione, ossia scoraggiare i giudizi di secondo grado -giudizi che tali sono rispetto ad una decisione di prime cure già emessa- introdotti senza la doverosa prudenza; ne consegue che per «impugnazione», ai fini dell’art. 13 comma 1-quater, debbono intendersi anche i reclami contro i provvedimenti cautelari;

§ infine, in favore dell’applicabilità al reclamo cautelare dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 possono richiamarsi i seguenti precedenti giurisprudenziali:

·         Tribunale Treviso, sez. II, 30 luglio 2015, in Ilfallimentarista.it 2015, 1 settembre: “Il reclamo avverso lo stato passivo del fallimento, come disciplinato dall'art. 99 l. fall. dopo la riforma operata dal d.lg. n. 169/2007, ha natura impugnatoria. Ne deriva dunque la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115/2002, ai sensi del quale la parte che propone un’impugnazione, anche incidentale, che venga poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, è tenuta a versare un importo ulteriore a titolo di contributo unificato, di ammontare uguale a quello dovuto per l’impugnazione stessa. (Nel caso di specie il Tribunale rigetta l’opposizione allo stato passivo avanzata sulla base di un rapporto di agenzia intercorso tra l’opponente e la s.r.l. fallita, condannando l’agente al pagamento del contributo unificato, oltre che alla rifusione delle spese di giudizio).”

·         Tribunale Novara 04 aprile 2013 in www.ilcaso.it: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. (Nel caso di specie, il principio è stato ritenuto applicabile anche all’impugnazione dei provvedimenti cautelari).”

Pertanto, nel caso di specie, tenuto conto del rigetto del reclamo, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall’art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 terdecies c.p.c., 671 c.p.c. e 2905 e segg. c.c.,

D I C H I A R A

inammissibile il reclamo proposto dalla società … S.R.L., avverso l’Ordinanza pronunciata dal Giudice Istruttore del Tribunale di Torino Dott. Enrico ASTUNI in data 20.06.2018 nella causa iscritta al n. 11206/2018 R.G.

D À  A T T O

della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall’art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.

M A N D A

alla propria Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 01 agosto 2018.

 

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Vittoria NOSENGO

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositato in data 03 agosto 2018