Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18955 - pubb. 01/07/2010

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Appello Salerno, 19 Gennaio 2018. .


Esenzione da revocatoria ex art. 67 co. III lett. a) L.F. – Usualità intersoggettiva dei tempi di pagamento – Termini d’uso – Irrilevanza dell’indicazione negoziale e rilevanza della prassi effettiva



I rapporti commerciali rilevanti ai fini dell’esenzione ex art. 67 co. III lett. a) L.F. non sono quelli del settore economico di riferimento ma quelli specifici intercorrenti tra Fallito e accipiens.
Per essere considerati nei “termini d’uso” i pagamenti devono essere effettuati con caratteristiche invalse, per modalità e cronologia, con una continuità tale da poterli far rientrare ragionevolmente nel concetto di “normalità negoziale” tra le parti.
Non occorre aver riguardo all’indicazione temporale prevista nelle singole fatture poiché non rilevano i tempi previsti nel “negozio” ma quelli concretamente accettati tra le parti nel pregresso svolgimento dei rapporti commerciali. (Marco Mariano) (riproduzione riservata)


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