Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 177 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Palermo, 16 Aprile 2004. Est. Laudani.


Riforma delle società – Controllo giudiziario sulle società a responsabilità limitata – Regime transitorio – Applicabilità – Esclusione.



L’applicazione della disciplina previgente fino al 30 settembre 2004, consentita dall’art. 223 bis disp. att. cc. alle società a responsabilità che non abbiano ancora provveduto all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto, riguarda esclusivamente quella strettamente connessa alle modifiche – obbligatorie o facoltative – che le società devono introdurre nei loro statuti, tutte inerenti fondamentalmente alla struttura interna, con particolare riguardo alla forma di amministrazione prescelta. Devono invece ritenersi immediatamente applicabili le norme che esulano dall’assetto organizzativo interno, non sussistendo alcuna ragione per procrastinare la loro entrata in vigore ad un momento successivo a quello indicato dall’art. 43 d. lgs. 6/03. La nuova normativa introdotta dal d. lgs. 6/2003 ha, come è noto, escluso l’applicazione alle società a responsabilità limitata dell’art. 2409 c.c., relativo al controllo giudiziario sulle s.r.l., e poiché la norma di cui all’art. 2409 non riguarda l’assetto organizzativo interno delle società, la sua applicazione non può essere protratta sino al 30 settembre 2004. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Il Tribunale

…omissis…

P.G., titolare del 40% del capitale sociale della società Alfa s.r.l., ha chiesto la nomina di un amministratore giudiziario della medesima società, previa ispezione giudiziale, ed in subordine la nomina di un esperto per riordinare la contabilità societaria.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in virtù della novella in diritto societario introdotta con il D. Lgs. n. 6/ 2003 e successive modifiche, entrata in vigore il 1 gennaio 2004.

Com'è noto, il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c. non è più esperibile per le società a responsabilità limitata, per effetto dell'abrogazione della norma di cui all'art. 2488 c.c. sul collegio sindacale delle s.r.l., che dichiarava espressamente applicabile anche per tale tipo di società l'art. 2409 c.c.

Inoltre, il controllo giudiziario disciplinato dal suddetto articolo è stato parzialmente modificato, sotto il profilo dei presupposti e degli effetti.

L'art. 223 novies disp. att. c.c., introdotto con il medesimo decreto, disciplina il regime transitorio in relazione all'art. 2409 c.c., stabilendo che i relativi procedimenti pendenti alla data dell'1 gennaio 2004 proseguono secondo le norme anteriormente vigenti; mentre il secondo comma dello stesso articolo sancisce che il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.

Tale ultima disposizione si riferisce sia alle s.p.a. che alle s.r.l., deve però trattarsi in ogni caso di ricorso proposto anteriormente all'1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della nova disciplina normativa, come sancito dal-l'art. 43 D.Lgs. n. 6/2003.

Secondo l'assunto del ricorrente l'art. 2409 c.c. sarebbe comunque applicabile alle s.r.l. fino al 30 settembre 2004.

Tale data corrisponde al termine ultimo che il legislatore ha indicato per la trasformazione delle s.r.l. in s.p.a. oppure per l'adeguamento statutario delle s.r.l. alla nuova disciplina normativa.

Infatti l'art. 223 bis disp. att. c.c., nella sua ultima formulazione introdotta con D.Lgs. n. 37/2004, prevede che entro il 30 settembre 2004 le società a responsabilità limitata che non intendono trasformarsi in società per azioni devono adeguare l'atto costitutivo alle nuove norme inderogabili introdotte, oppure introdurre clausole che deroghino alle nuove norme derogabili; la medesima norma recita inoltre: «Fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004 per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003».

Seguendo tale tesi interpretativa la disciplina di legge previgente applicabile fino all'adeguamento dello statuto ricomprenderebbe anche la norma di cui all'art. 2409 c.c.

Ciò sulla base di due argomentazioni: in primo luogo si sarebbe espressa in tal senso la relazione governativa nel commento all'art. 223 novies disp. att. c.c. sopra ricordata, là dove lascia chiaramente intendere che per le s.r.l. il tribunale deve verificare la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere alla scadenza del termine per l'adeguamento degli statuti; in secondo luogo perché ritenendo immediatamente non applicabile l'art. 2409 c.c. si priverebbe di ogni tutela il singolo socio rispetto alle irregolarità gestionali.

Sotto questo profilo occorre specificare che secondo l'assunto del ricorrente non sarebbe immediatamente applicabile nemmeno l'art. 2476 c.c. novellato, che ha introdotto per le s.r.l. l'azione di danni individuale del socio nei confronti dell'amministratore, e che viene considerato sia nella stessa relazione governativa che da alcuni commentatori come speculare e compensativo dell'abrogazione del controllo ex art. 2409 c.c.

L'interpretazione appena esposta non è condivisibile.

Al contrario, deve ritenersi che la disciplina previgente richiamata, sia essa statutaria o normativa, è esclusivamente quella strettamente connessa alle modifiche - obbligatorie o facoltative - che le società devono introdurre nei loro statuti, tutte inerenti fondamentalmente alla struttura interna della stesse, con particolare riguardo al-la forma di amministrazione prescelta.

Invece, quelle norme che esulano dall'assetto organizzativo interno devono ritenersi immediatamente applicabili, non sussistendo alcuna ragione per procrastinare la loro entrata in vigore ad un momento successivo a quello fissato dal citato art. 43.

Tra queste deve senz'altro ricomprendersi l'art. 2409 c.c. D'altra parte gli argomenti a sostegno dell'opposta tesi, se pur suggestivi, non appaiono decisivi né tanto meno insuperabili.

Infatti, la relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/003 non è vincolante ai fini interpretativi della norma, ma costituisce esclusivamente uno tra i criteri emerneutici che devono guidare l'interprete nell'individuazione della effettiva volontà del legislatore.

Ciò significa che il contenuto della relazione di accompagnamento deve comunque trovare un valido riscontro negli altri criteri emerneutici ed in primo luogo nello spirito e nella lettera della legge.

Nel caso in esame così non è, in quanto la norma di cui all'art. 2409 c.c. in questione non riguarda in alcun modo l'assetto interno della società e la sua inapplicabilità alle s.r.l. a partire dall'1 gennaio 2004 ed a prescindere dall'adeguamento statutario non è lesivo o pregiudizievole di alcun interesse rilevante; a maggior ragione ove si consideri che la nuova formulazione dell'art. 2476 c.c. deve ritenersi immediatamente applicabile per le medesime ragioni sopra esposte in relazione all'art. 2409 c.c.

Viene meno, in tal modo, anche l'altra argomentazione a sostegno dell'assunto in questa sede disatteso.

…omissis…