Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15355 - pubb. 30/06/2016

Nuovo art. 896-bis c.c. Apicoltura e poteri del Sindaco

Consiglio di Stato, 19 Maggio 2016. Est. Contessa.


Apicoltura – Nuovo art. 896-bis c.c. – Esercizio dell’apicoltura come facoltà rientrante nel diritto di proprietà – Sussiste

Apicoltura – Nuovo art. 896-bis c.c. – Esercizio dell’apicoltura come facoltà rientrante nel diritto di proprietà – Possibilità di incidere sull’esercizio dell’apicoltura ex art. 54 TUEL con ordinanza extra ordinem – Sussiste

Ordinanza extra ordinem – Condizioni



L’articolo 896-bis cod. civ. (per come introdotto ad opera dell’articolo 8 della l. 24 dicembre 2004, n. 313) considera l’apicoltura come attività di interesse nazionale e mira a consentirne quindi generaliter l’esercizio previa l’adozione di alcune (peraltro poche) cautele. Ne consegue che l’esercizio dell’apicoltura secondo le modalità, le prescrizioni e le cautele contemplate dal richiamato articolo 896-bis c.c. rappresenta una facoltà rientrante nel contenuto naturale del diritto di proprietà. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Se è vero che l’articolo 896-bis rappresenta il punto di equilibrio in ambito civilistico fra le esigenze del proprietario apicoltore e quelle dei proprietari confinanti, è altresì vero che il rispetto delle prescrizioni codicistiche per l’esercizio della richiamata attività non esaurisce e non elide la possibilità che l’esercizio di tale attività (pur legittimo de iure civili) possa rilevare nondimeno ai fini dell’attivazione dei poteri di ordinanza extra ordinem di cui all’articolo 54 del TUEL. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il comma 5 dell’articolo 54 del TUEL stabilisce che “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (…)”. Il richiamato potere può essere attivato solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario (in tal senso: Cons. Stato, VI, 13 giugno 2012, n. 3490). Il carattere eccezionale del richiamato potere comporta anche che il suo esercizio resti relegato alle sole ipotesi in cui risulta impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico: si tratta di un’ipotesi che non ricorre, di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono fronteggiare le medesime situazioni adottando i rimedi di carattere ordinario (in tal senso: Cons. Stato, V, 20 febbraio 2012, n. 904). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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