Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14145 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Rovigo, 03 Febbraio 2016. .


Concordato preventivo - Concordato liquidatorio - Risoluzione - Inadempimento - Presupposti



Nel concordato liquidatorio, fermo restando l'obbligo di soddisfare i creditori chirografari in una qualche misura, in considerazione della natura negoziale dell'istituto, di inadempimento si potrà parlare solo quando sia stato posto in essere un comportamento difforme rispetto alla proposta concordataria, così che qualora l'imprenditore non abbia garantito una percentuale minima ai creditori, l'inadempimento potrà essere pronunciato solo quando l'imprenditore non abbia eseguito le attività indicate nel piano e liquidato o posto in liquidazione i beni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato