Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10723 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rovigo, 06 Marzo 2014. .


Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Facoltà del giudice di rigettare l'istanza esclusivamente per ragioni connesse all'incongruenza con la proposta concordataria - Valutazione della convenienza per i creditori - Esclusione - Giudizio sulla opportunità economica e meritevolezza della proposta - Esclusione



Il giudice al quale venga richiesta l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti di cui all'articolo 169 bis L.F. può rigettare l'istanza esclusivamente per ragioni connesse all'incongruenza con la proposta concordataria, poiché ogni ulteriore diverso vaglio - ivi compreso quello della convenienza per gli stessi creditori- comporterebbe un giudizio sulla opportunità economica e meritevolezza della proposta stessa, che esula dal sindacato sulla causa concreta, la quale costituisce il limite di giudizio del tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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