Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1027 - pubb. 15/11/2007

Arbitrato societario e domanda cautelare

Tribunale Campobasso, 31 Ottobre 2007. Est. Russo.


Arbitrato societario – Domande cautelari – Competenza del giudice ordinario – Sospensione delle deliberazioni societarie di cui all’art. 35 d. lgs. n. 5/2003 – Applicazione analogica esclusione.

Società a responsabilità limitata – Poteri del presidente del c.d.a. – Principio maggioritario – Inderogabilità – Obbligo di convocazione della seduta – Sussistenza.



Anche ritenendo che l’introduzione dell’arbitrato societario disciplinato dagli artt. 34, 35 e 36 del d. lgs. n. 5/2003 non impedisca la stipulazione di clausole compromissorie per arbitrato rituale od irrituale secondo le norme generali del codice di rito, la cognizione delle domande cautelari deve pur sempre radicarsi in capo al giudice ordinario ai sensi dell’art. 669 quinquies c.p.c. se il ricorso è proposto ante causam ovvero ai sensi dell’art. 669 quater se la proposizione della domanda cautelare avviene in pendenza del giudizio di merito. Infatti, la previsione di cui al V comma dell'art. 35 del d.lgs. n. 5/2003, che attribuisce agli arbitri anche la competenza a provvedere sulla sospensione delle deliberazioni societarie, costituisce norma speciale stabilita per il solo arbitrato societario introdotto dal citato decreto in ragione della rafforzata garanzia di terzietà dell’organo privato decidente, interamente nominato da un soggetto estraneo alla società. La norma non è perciò suscettibile di estensione analogica all’arbitrato rituale ed a quello libero o irrituale disciplinati dalle regole generali di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’attività del consiglio di amministrazione è governata in modo pressoché assoluto ed inderogabile dal principio maggioritario ed il presidente del collegio una gode di una posizione di supremazia rispetto agli altri componenti ma gli affida unicamente la convocazione dell’organo, la fissazione dell’ordine del giorno ed il coordinamento dei lavori delle sedute del consiglio nonché l’adeguata informazione di tutti i consiglieri sulle materie da trattare. E’, poi, implicito nell’inderogabilità del principio maggioritario il divieto di prevedere nello statuto clausole che consentano al presidente del c.d.a. di sottrarsi alla convocazione richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica ovvero all’inclusione nell’ordine del giorno di argomenti indicatigli dalla medesima maggioranza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò



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