Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31719 - pubb. 24/07/2024

La prova del conto corrente bancario può essere data solo con la produzione del contratto

Cassazione civile, sez. I, 13 Febbraio 2024, n. 3921. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.


Conto corrente bancario - Prova - Estratti conto



Proprio perché il contratto di conto corrente bancario richiede la forma scritta ad substantiam, la sua prova non può essere data con altro mezzo (cfr. Cass. 17080/2016; nello stesso senso Cass. 4705/2011, Cass. 2319/2016, secondo cui la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo, “salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del contratto stesso”) e quindi con gli estratti integrali del conto: la verifica dell’andamento e delle modalità di svolgimento del rapporto per l’intera sua durata, ovvero del riscontro dell’effettiva e corretta esecuzione delle operazioni da cui scaturisce il saldo a debito del correntista, attiene, infatti, a un tema di indagine successivo, che in tanto può essere affrontato in quanto sia accertata o non sia in contestazione la sussistenza della fonte contrattuale che a detto rapporto ha dato origine. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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