Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31656 - pubb. 13/07/2024

Comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e decorrenza del termine per il ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. III, 06 Giugno 2024, n. 15901. Pres. Frasca. Est. Rossetti.


Comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Requisiti ai fini della decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Fattispecie



La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado cinque mesi dopo la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello effettuata a mezzo PEC al difensore). (massima ufficiale)




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