Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31649 - pubb. 12/07/2024

Espropriazione nei confronti di ente locale delle somme depositate presso il tesoriere

Cassazione civile, sez. III, 08 Marzo 2024, n. 6371. Pres. Travaglino. Est. Tatangelo.


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - Espropriazione nei confronti di ente locale delle somme depositate presso il tesoriere - Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del tesoriere - Contenuto e finalità - Opposizione dell'ente volta a far valere l'impignorabilità - Onere della prova - Conseguenze



L'istituto tesoriere, chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nell'espropriazione forzata promossa dai creditori dell'ente locale sulle disponibilità del conto di tesoreria, è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al giudice dell'esecuzione l'eventuale rilievo d'ufficio dell'impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L., anche nel caso in cui l'ente debitore si sia costituito o - quale unico legittimato attivo - abbia proposto l'opposizione volta a far valere detta impignorabilità; in quest'ultima ipotesi, tuttavia, l'ente locale assume l'onere di provare i fatti dedotti a fondamento della propria opposizione e la loro mancata dimostrazione esclude che il pregiudizio conseguente all'assegnazione delle somme pignorate possa essere ricondotto alla condotta inadempiente del tesoriere, dovendo esso ritenersi causalmente imputabile in via esclusiva alla negligenza dello stesso ente. (massima ufficiale)




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