Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31579 - pubb. 02/07/2024

In caso di domanda subordinata di liquidazione controllata il collegio decide anche la domanda principale di omologa del piano di ristrutturazione

Tribunale Como, 25 Giugno 2024. Pres. Parlati. Est. Aliquò.


Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata – Competenza per tutte le domande – Tribunale in composizione collegiale – Sussistenza



Nel caso in cui il debitore abbia proposto in via principale domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII (di competenza del giudice monocratico), ed in via subordinata, di apertura della liquidazione controllata (decisa dal collegio), la decisione circa tutte le domande proposte va rimessa al Tribunale in composizione collegiale, in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 281 novies c.p.c., anche al fine di evitare decisioni contrastanti e separatamente impugnabili (in termini analoghi cfr. Trib. Catanzaro 5.6.2023). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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