Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31575 - pubb. 02/07/2024

L’accordo sul compenso dell’OCC in spregio ai parametri del d.m. 202/2014 giustifica la nomina a liquidatore di soggetto diverso dal gestore

Tribunale Busto Arsizio, 18 Giugno 2024. Pres. Lualdi. Est. D'Ambra.


Liquidazione Controllata - Attività del gestore - Erronea qualificazione del credito del difensore del debitore - Accordo del compenso dell’OCC in spregio al d.m. 202/2014 - Nomina del liquidatore in favore di soggetto diverso dall’OCC - Giustificati motivi - Sussistenza



Sussistono giustificati motivi per la nomina a liquidatore di soggetto diverso dal gestore nel caso in cui, in violazione delle norme in tema di graduazione dei crediti, l’OCC abbia qualificato come prededucibile il compenso spettante al difensore, omettendo di rilevare la violazione dei parametri ministeriali previsti dal d.m. 55/2014, per la determinazione del compenso spettante per l’assistenza delle parti e, per di più, concludendo esso stesso un accordo per la determinazione del proprio compenso in spregio ai parametri previsti dal d.m. 202/2014. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


[Osserva il Tribunale che nello specifico il debitore sottoscriveva ed in parte eseguiva (medianti pagamenti rateali) un accordo per la determinazione del compenso spettante all’OCC e un distinto accordo per la determinazione del compenso professionale, non rispondenti ai parametri ministeriali menzionati e, in tesi, graduati come crediti prededucibili, che avrebbero l’effetto di erodere di circa un terzo l’attivo stimato e presumibilmente distribuibile ai creditori]



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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