Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31471 - pubb. 26/06/2024

Abuso del processo e ambito di applicazione dell’art. 4, comma 7, del Regolamento per la determinazione dei compensi degli avvocati

Tribunale Verona, 13 Giugno 2024. Est. Vaccari.


Accettazione della proposta conciliativa del giudice – Suo successivo rifiuto a distanza di tempo – Applicabilità dell’art. 4, comma 7, del dm 55/2014 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense – Sussiste


Quantificazione della sanzione ex art. 4, comma 7, del dm 55/2014 – Parametrazione alla gravità della condotta – Possibilità – Maggiorazione della condanna alle spese della parte soccombente – Possibilità



L’art. 4, comma 7, del dm 55/2014 integra l’art. 92, primo comma, seconda parte, c.p.c. trova la propria matrice nel più generale dovere di lealtà.
Se, sotto il profilo strettamente letterale, la disposizione pare assumere rilievo sia ai fini della liquidazione del compenso a carico del cliente sia in quella a carico del soccombente alcune considerazioni inducono a limitarne l’applicazione alla seconda delle due ipotesi sopra dette.
La prima, di ordine funzionale, è che, in questo modo, la valutazione della condotta processuale viene rimessa al giudice che si trova nelle condizioni migliori per compierla, ossia quello davanti al quale si è svolto il giudizio.
In secondo luogo, tale soluzione comporta che il giudice sia chiamato a compiere tale accertamento d’ufficio, riguardando esso la funzionalità del processo, e non a seguito di eccezione della parte-cliente del difensore.


L’art. 4, comma 7, del dm 55/2014 consente al giudice di sanzionare la condotta abusiva in misura altamente discrezionale rapportando il quantum della condanna pecuniaria alla gravità della condotta e anche alla maggior durata del giudizio ad essa conseguente e quindi di maggiorare la condanna alle spese della parte soccombente. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)




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