Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31462 - pubb. 25/06/2024

Appello Roma – Legittimazione alla domanda di fallimento e inadempimento di un a sola obbligazione

Appello Roma, 05 Aprile 2024. Pres. Pinto. Est. Mauro Pellegrini.


Fallimento – Dichiarazione – Legittimazione alla domanda – Credito – Accertamento incidentale – Inadempimento anche solo di un’obbligazione



Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 6 l. fall. [oggi art. 37, comma 2, CCII] - laddove stabilisce che il fallimento [oggi liquidazione giudiziale] può essere dichiarato su istanza di uno o più creditori - non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (Cass. 5856/2022; Cass. 576/2015; Cass. 11421/2014; Cass., Sez. Un., 1521/2013).


Quanto al giudizio sulla sussistenza dello stato d’insolvenza, esso si sostanzia nella valutazione complessiva dello stato di impotenza patrimoniale al regolare adempimento delle obbligazioni, che può essere condotto alla stregua dell’inadempimento anche solo di un’obbligazione, che sia indicativo dello stato d’illiquidità in cui versa l’impresa (Cass. 9297/2019; Cass. 7589/2018). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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