Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31453 - pubb. 25/06/2024

Cessioni in blocco: l’attività del subservicer non iscritto all’albo ex art. 106 TUB è nulla, ma è possibile la sanatoria

Tribunale Alessandria, 17 Giugno 2024. Est. Mazzola.


Cessioni in blocco – Iscrizione all’albo ex art. 106 TUB – Nullità



In tema di cessioni in blocco ex art. 58 TUB, non appare condivisibile la tesi secondo cui la titolare del credito, in quanto dotata di legittimazione sostanziale e processuale, avrebbe il potere di delegare un soggetto terzo, ancorché non iscritto all’albo ex art. 106 TUB, per agire in giudizio.


La legge non configura infatti l’attività svolta dal servicer iscritto all’albo ex art. 106 TUB come una mera facoltà ma come un preciso obbligo, prevedendo quindi uno sdoppiamento tra la società veicolo, titolare del credito e dotata di un patrimonio separato, e la società incaricata alla riscossione, che deve essere iscritta all’albo ex art. 106 TUB, al quale sono infatti conferiti compiti di controllo della regolarità della cartolarizzazione.


Ciò trova conferma anche nel recente “Provvedimento della Banca d’Italia - Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione” del 12.12.2023 nel quale la società veicolo viene definita come “l'impresa con sede legale in Italia che è costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario (…) che si avvale di un soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge del 30 aprile 1999, n. 1302”.


Inoltre la stessa relazione parlamentare al DDL 5058 (Legge Cartolarizzazione) evidenzia che “sulla falsariga delle esperienze estere, il presente disegno di legge introduce la figura del trustee al quale è affidato il compito di verificare la regolarità delle operazioni alla luce della legge del programma (comma 2); in particolare, è previsto che i servizi di riscossione, di incasso e di pagamento debbano essere svolti da una banca o da un intermediario finanziario vigilato, ai quali viene affidata per legge la tutela delle ragioni dei sottoscrittori”.


La norma imperativa che richiede l’iscrizione all’albo degli intermediari ex art. 106 TUB è diretta a tutelare gli investitori e gli interessi generali del mercato, di rilievo costituzionale (art. 47 Cost.); ne consegue che la sanzione civilistica della nullità, data la coincidenza dell’interesse del debitore con quello dell’ordinamento rispetto alla legalità dell’attività di recupero del credito cartolarizzato, è quella che assicura in maniera più efficace l’effettività della norma imperativa posta a presidio di interessi pubblici.


Si deve quindi ritenere che l’atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB sia affetta da nullità per violazione di norma imperativa e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest’ultima. Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c..


Poiché tuttavia la ratio della disposizione in esame è quella di tutelare gli investitori in titoli della società veicolo, la nullità degli atti posti in essere dallo special servicer per il recupero del credito non potrebbe rappresentare una valida tutela per gli interessi dei soggetti, sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7243/2024 (sul superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB).


Tali rischi risultano però, ad avviso di questo Tribunale sono adeguatamente scongiurati dalla previsione dell’art. 182 c.p.c. che consente al creditore di procedere alla regolarizzazione della propria costituzione in giudizio mediante conferimento del potere di rappresentanza ad un soggetto regolarmente autorizzato ex art. 106 TUB. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Nicola Stiaffini


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