Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31414 - pubb. 18/06/2024

Inapplicabilità dell’art. 7 ter d.lgs. n. 286/2005 in assenza di prova del rapporto contrattuale tra vettore principale e subvettore

Appello Ancona, 27 Maggio 2024. Pres. Marcelli. Est. Palestini.


Trasporto di merci su strada - Obbligazione solidale passiva - Inapplicabilità dell’art. 7 ter d.lgs. n. 286/2005 - Riparto degli oneri assertivi e probatori - Rapporto contrattuale tra vettore principale e subvettore - Quantificazione del corrispettivo - Inapplicabilità dell’art. 1657 c.c.



Il sub-vettore che agisce ex art. 7 ter del d. lgs n. 286/2005 deve provare l’esistenza del rapporto con il vettore principale, l'esatta natura e consistenza delle prestazioni e il loro svolgimento nonché il corrispettivo a riguardo pattuito. (Nella specie, la Suprema Corte, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto da parte committente ritenendo infondata la domanda svolta dal vettore principale per insuperabili carenze assertive e probatorie riferite alle circostanze di fatto che devono sussistere per il riconoscimento del diritto ex art. 7 ter d. Lgs. n. 286/2005). (Nicola Scopsi, Sabino Laudadio) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura degli Avvocati Nicola Scopsi e Sabino Laudadio


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