Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31266 - pubb. 23/05/2024

Tribunale di Verona - Accordo di ristrutturazione e clausola c.d. di 'infallibilità'

Tribunale Verona, 09 Febbraio 2024. Pres. Attanasio. Est. Lanni.


Accordo di ristrutturazione - Clausola c.d. di “infallibilità” - Validità



La clausola c.d. di “infallibilità” non è di ostacolo all’omologa dell’accordo di ristrutturazione.


Al riguardo va osservato che:
- questo tipo di clausola è riconducibile alla categoria dei patti di incoercibilità del credito, oggetto di esame da parte della dottrina e di poche pronunce giurisprudenziali di merito;
- i dubbi sulla validità di tali patti (sotto il profilo causale) si pongono nell’ipotesi di esclusione assoluta della coercibilità, poiché essa si tradurrebbe in una sorta di annichilimento del sinallagma, eliminando del tutto una caratteristica essenziale dell’obbligazione giuridica;
- gli stessi dubbi invece non si pongono nell’ipotesi di semplice riduzione dei diritti di azione coercitiva riconosciuti al creditore, come nell’ipotesi di esclusione del diritto di promuovere l’apertura di un’esecuzione concorsuale (tramite la liquidazione giudiziale o controllata) con conservazione del diritto di promuovere l’azione esecutiva individuale e viceversa;
- d’altra parte, la disposizione che riconosce ai creditori il diritto di promuovere l’apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi dettata a tutela degli interessi individuali dei creditori stessi ed è quindi derogabile, posto che l’interesse generale in questa materia è assicurato dalla previsione della legittimazione concorrente del Pubblico Ministero;
- nel caso di specie, l’esclusione del diritto di promuovere l’apertura della liquidazione giudiziale non è accompagnata dalla previsione di limitazioni del diritto di promuovere esecuzioni individuali in caso di inadempimento dell’accordo e, quindi, non si pongono dubbi di validità della clausola in esame.


[Nel caso di specie, la clausola c.d. di “infallibilità” prevedeva che nell’ipotesi di omessa esecuzione dell’accordo “… si impegna a non proporre nei confronti di … la domanda di cui all’articolo 37 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, salvo il caso in cui detta domanda sia presentata dal pubblico ministero… ). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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