Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31257 - pubb. 22/05/2024

Nel concordato preventivo, il criterio di prudenza non impone al debitore di considerare nel piano i crediti contestati nella misura quantificata dal creditore

Appello Venezia, 19 Febbraio 2024. Pres. Passarelli. Est. Petrucco Toffolo.


Concordato preventivo – Reclamo avverso il provvedimento di omologazione ex art. 180 l.f. da parte del creditore opponente – Crediti contestati – Criterio di prudenza



Nell’ambito del concordato preventivo, a differenza di quanto accade nell’ammissione al passivo fallimentare, non avviene una verifica giudiziale e sostanziale dei crediti, ma solo una ricognizione di natura gestionale-amministrativa, che si limita a determinare quali creditori abbiano diritto a partecipare alla deliberazione sulla proposta, come chiarito anche da Cass. n. 33345/2018. Spetta pertanto al debitore fornire adeguata rappresentazione delle passività, anche con riguardo ai crediti contestati, mentre è compito del commissario giudiziale apportare eventuali rettifiche all’elenco dei creditori, che è vagliato dal giudice delegato. Rimane salva, in ogni caso, una diversa quantificazione dei crediti che dovesse emergere in sede di cognizione ordinaria.


Inoltre, l’applicazione del criterio di prudenza nell’appostare i debiti contestati non comporta l’obbligo di inserirli nella misura quantificata dal creditore stesso, in quanto, secondo una simile interpretazione, una qualsiasi pretesa anche infondata, da chiunque avanzata potrebbe paralizzare l’omologazione del concordato. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)


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Segnalazione e massime dell'Avv. Marco Greggio


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