Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19058 - pubb. 17/02/2018
Le domande giudiziali non possono essere iscritte nel registro delle imprese
Tribunale Roma, 06 Luglio 2017. Est. Romano.
Registro delle imprese – Iscrivibilità delle domande giudiziali – Esclusione
Per le domande giudiziali, vige la regola generale della non iscrivibilità nel registro delle imprese.
Il principio di tipicità degli atti soggetti ad iscrizione del registro delle imprese si ricava dagli artt.2188 c.c., 7, comma 2, e 11, comma 6, lett. C), DPR 581/1995. L’art.8, comma 6, L.580/1993 in alcun modo consente di ritenere che il detto sistema di pubblicità possa considerarsi atipico.
In applicazione del disposto di cui all’art.14 disp. prel. c.c., l’interprete non può applicare analogicamente le norme che stabiliscono ipotesi tipiche di iscrizione degli atti per affermare l’iscrivibilità di atti non considerati dal legislatore.
L’analogia è uno strumento per l’interpretazione del sistema, ma non può trovare applicazione allorquando è lo stesso sistema a definirsi completo, stabilendo le singole ed esclusive ipotesi in cui un atto risulta suscettibile di iscrizione.
Secondo il sistema legislativo vigente, il sistema di informazione proprio del registro delle imprese è completo non perché essenzialmente tale, ma nella misura in cui tutti e solo gli atti per cui la legge prevede l’iscrizione risultino effettivamente iscritti. Il principio di completezza rappresenta la ratio legis a cui si uniforma la disciplina degli atti suscettibili di iscrizione nel registro delle imprese, ma nulla dice in ordine a quali condizioni le informazioni contenute nel registro delle imprese dovrebbero ritenersi in astratto complete. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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