Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12664 - pubb. 18/05/2015
Responsabilità dell'amministratore di fatto, presupposti, natura, onere della prova e criteri di individuazione in base alle funzioni concretamente svolte
Tribunale Roma, 09 Novembre 2014. Est. Romano.
Responsabilità degli amministratori - Azione sociale - Natura contrattuale - Colpa
Responsabilità degli amministratori - Azione sociale - Natura contrattuale - Onere della prova dell'attore e del convenuto
Responsabilità degli amministratori - Azione dei creditori sociali - Natura extracontrattuale - Diminuzione del patrimonio sociale - In idoneità dello stesso ad assolvere la sua funzione di garanzia patrimoniale generica
Responsabilità degli amministratori - Amministratori di fatto - Responsabilità - Requisiti - Criteri di identificazione - Contenuto delle funzioni concretamente esercitate
L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
A differenza dell'azione sociale di responsabilità di cui all'articolo 2392 c.c., l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Costituisce principio oramai acquisito ed affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui le norme di legge che disciplinano l'attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell'amministrazione dell'ente, sono applicabili non soltanto alle persone fisiche immesse, nelle forme stabilite dalla legge, mediante atto negoziale di preposizione gestoria nelle funzioni di amministrazione, ma anche a coloro che si siano di fatto ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea, sia essa irregolare o implicita; con la conseguenza che i responsabili delle violazioni di dette norme vanno individuati, anche nell'ambito del diritto privato non sulla base della loro qualificazione formale, bensì con riguardo al contenuto delle funzioni concretamente esercitate (cfr., per tutte, Cassazione civile, 6 marzo 1999, n. 1925; Cassazione civile, 14 settembre 1999, n. 9795); con l'ulteriore, necessaria, precisazione che l'individuazione della figura del cosiddetto "amministratore di fatto" presuppone che la persona abbia in concreto svolto attività di gestione (e non anche meramente esecutive) della società e che tale attività abbia carattere sistematico e non si esaurisca nel compimento di taluni atti di natura eterogenea ed occasionale (cfr., sul punto, Cassazione civile, 14 settembre 1999, n. 9795). Al fine di far emergere il soggetto che effettivamente esercita le funzioni gestorie e di individuare, quindi, l'amministratore di fatto è possibile far riferimento a elementi quali: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori 'di diritto'. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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