Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1995 - pubb. 01/02/2010
Tutela cautelare atipica e riacquisizione dell’azienda affittata
Tribunale Firenze, 20 Gennaio 2010. Est. Barbara Fabbrini.
Affitto di azienda – Richiesta di rilascio ex art. 700 cod. proc. civ. fondata su gravi inadempimenti – Inidoneità del sequestro giudiziario – Ammissibilità.
In ordine alla pretesa inammissibilità del ricorso ex art. 700 codice procedura civile per difetto di sussidiarietà, l’esperienza giurisprudenziale insegna che nella crisi del rapporto contrattuale di affitto di azienda possono teoricamente trovare spazio tanto la cautela tipica del sequestro giudiziario dell’azienda, quanto la cautela atipica della anticipazione degli effetti restitutori della emananda sentenza di risoluzione del contratto. Le due soluzioni tendono, infatti, a garantire differenti situazioni, atteso che la riacquisizione del compendio aziendale offre al concedente utilità ulteriori e diverse rispetto alla mera custodia o alla gestione temporanea dell’azienda, e pertanto può ritenersi che la tutela atipica per ottenere la restituzione dell’azienda può essere in astratto ritenuta ammissibile. Quanto al periculum in mora lo stesso può risultare dalla consistenza dell’inadempimento e dalle modalità con cui lo stesso si è manifestato e renda indifferibile la restituzione dell’azienda al concedente, il quale in attesa della definizione del giudizio di merito verrebbe altrimenti a rischiare di perdere le potenzialità dell’azienda stessa nel caso in cui il dissesto economico dell’affittuaria conducesse alla chiusura della medesima o comunque ad una forte contrazione dell’attività. (Francesco Santarcangelo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Santarcangelo
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