Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7110 - pubb. 16/04/2012

Ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973 e limite di Euro 8000

Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Aprile 2012, n. 5771. Est. Tirelli.


Ipoteca ex art. 77 d.P.R. 602/1973 – Limiti di cui all’art. 76 (pretesa creditoria non inferiore ad Euro 8.000,00) – Sussiste – Rimeditazione della questione alla luce del dl 40/2010 – Non sussiste.



Al pari del fermo di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973, anche l'ipoteca di cui all'art. 77 del medesimo decreto costituisce un atto preordinato all'espropriazione, per cui deve necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dal precedente art. 76. La questione non va rivalutata alla luce del comma 2 ter dell'art. 3 del DL 25/3/2010, n. 40, convertito dalla legge n. 73/2010, che ha vietato d'iscrivere ipoteca per crediti minori di ottomila Euro, ma soltanto «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» perché quello che conta ai fini dell'interpretazione di un atto normativo non è l'intenzione del Legislatore (C. Cass. n. 2454 del 1983) o la lettura fattane da ministeri od altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (C. Cass. n. 3550 del 1988) quale risultante dal suo dato letterale, che nel caso di specie depone, per l'appunto, nel senso della non iscrivibilità dell'ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare. Per valere come smentita della predetta interpretazione, il comma 2 ter dell'art. 3 del DL n. 40/2010 avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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