Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6504 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 12 Marzo 1994, n. 2430. Est. Favara.


Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandatari - Amministrazione della società - In genere - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.



La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci (artt. 320, 374 e 394 cod. civ.) non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società, i quali vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell'"oggetto sociale" - qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica -, pur se eccedano i limiti della cosidetta ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi rientranti nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società ed eccedenti i suoi poteri, invece, quelli di disposizione o di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell'ente e, perciò esorbitanti (e contrastanti con) l'oggetto sociale (ribadendo tali principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, la quale ha ritenuto rientrante nell'oggetto sociale - e, pertanto, vincolante per una s.a.s. anche se stipulato senza la firma congiunta degli amministratori, prevista dallo statuto per gli atti di straordinaria amministrazione - la conclusione di un contratto di leasing cosidetto "di trasferimento", comportante, alla sua scadenza, la possibilità del passaggio in proprietà, alla società utilizzatrice, dei beni strumentali impiegati per l'attività di gestione del gabinetto odontoiatrico, esercitata dalla società medesima). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente
" Francesco FAVARA Rel. Consigliere
" Antonio SENSALE "
" Vincenzo BALDASSARRE "
" Antonio CATALANO "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
SOC. CENTRO ODONTOIATRICO "GIOVANNI ROCCA" S.N.C. in persona di Rocca Lucilla, quale amministratrice, legale rappr.te e custode giudiziaria, elett.te dom.ta in Roma via Pilo Albertelli, 1 c-o l'Avv. Riccardo Vittorio Rossi, rappr.ta e difesa dall'avv.to Igino Marcelli per delega in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
FORTE CORRADO, elett.te dom.to in Roma via Zanardelli 36 c-o l'avv. Giuseppe Romeo rappr.to e difeso dall'avv. Angelo Pietrosanti per delega a margine del controricorso.
Controricorrente
e contro
ORSINI MARIO, elett.te dom.to in Roma via Monte Santo, 2 c-o l'avv. Alberto Righini, rappr.to e difeso dall'Avv. Franco Sartorio per delega in calce al controricorso.
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 2424-89 della Corte di Appello di Roma dep. il 27.11.89;
Sono presenti per il ric. l'avv. Marcelli;
Il Cons. Dr. Favara svolge la relazione;
La difesa del ric. chiede accoglimento;
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. dr. Martinelli conclude per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.5.1985 Lucilla Rocca, nella qualità di amministratrice e legale rappresentante della s.a.s. Centro Odontoiatrico G. Rocca, premessa che nell'atto costitutivo della società autenticato dal notaio Mario Orsini, nell'art. 6, era previsto che l'amministrazione spettava ai due amministratori Libero Antonio Oropallo e Lucilla Rocca con firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e invece congiunta per quelli di amministrazione straordinaria; e che nel presentare la nota per la trascrizione di detto atto nel registro delle società il notaio Orsini aveva omesso di precisare tale distinzione, mentre successivamente era stato rilasciata dal cancelliere dott. Corrado Forte una certificazione contenente il medesimo errore, conveniva in giudizio i predetti Orsini e Forte dinanzi al tribunale di Latina per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti dalla società per il fatto che, avvalendosi di detta certificazione, la s.p.a. Finvest aveva ottenuto dal tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo in fatto della stessa società per L. 49.773.000 oltre interessi e spese in base a contratto di leasing sottoscritto da uno solo degli amministratori, rientrante tra gli atti di amministrazione straordinaria per il quale, in base all'atto costitutivo, era necessaria la firma congiunta dei due amministratori. Il tribunale rigettava la domanda, osservando quanto al cancelliere Forte che questi non era tenuto nel rilasciare una certificazione a verificare la corrispondenza tra il contenuto dell'atto costitutivo e la nota di iscrizione ne' a consultare l'atto costitutivo; che comunque, per entrambi i convenuti, non esisteva nesso di causalità tra i fatti loro ascritti e l'emissione del decreto ingiuntivo, la cui esecuzione peraltro non era stata sospesa dal giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale era stata dedotta la predetta inesattezza; che comunque nessun danno vi era stato perché la società istante non aveva sostenuto alcun esborso di danaro. A seguito di gravame della società, la Corte di Appello di Roma riteneva dirimente il rilievo che nel caso di specie il negozio posto in essere dagli amministratori e cioè il contratto di leasing non rientrava tra gli atti di straordinaria amministrazione. Ciò in quanto nessuna importanza aveva la dedotta dimensione economica del contratto stipulato rispetto all'entità del capitale sociale (pari ad appena un milione), che nella specie non rispecchiava il valore del patrimonio sociale, non potendosi in materia societaria ricercare il criterio distintivo tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione nella sussistenza, o meno, di una proporzione economica tra l'atto negoziale in sè e l'entità del capitale sociale, non rispecchiando quest'ultimo, di solito, la realtà patrimoniale della società. Osservava inoltre la Corte che il contratto di leasing stipulato dalla società riguardava beni strumentali (attrezzature per il gabinetto dentistico-poltroncina e sistema di illuminazione chirurgica a ventiquattro plafoniere - e un portoncino in metallo con serratura antiscasso per la sicurezza dello stesso gabinetto odontoiatrico), in gran parte destinati alla realizzazione dello scopo sociale (che era l'esercizione di prestazioni mediche specialistiche). Inoltre che il detto contratto assicurava un finanziamento per l'uso biennale delle dette attrezzature, con facoltà di restituzione alla scadenza e con un impegno di spesa che poteva considerarsi rientrante nella consistenza del patrimonio sociale e nella normale gestione aziendale di un gabinetto odontoiatrico. Riteneva pertanto la Corte che il contratto concluso dall'Oropallo con la Finvest era atto di ordinaria amministrazione e come tale non esigeva la firma congiunta anche dell'altro amministratore.
Avverso questa sentenza la snc Centro Odontoiatrico Giovanni Rocca proponeva ricorso per cassazione, in base ad unico motivo. Resistono con separati controricorso il Forte e l'Orsini. Il Forte ha presentato anche memoria di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la società Centro Odontiatrico, deducendo la violazione degli art. 320, 1572 e 2298 c.c., sostiene che erroneamente la Corte di merito ha escluso che nell'operazione di leasing in questione fosse da ravvisarsi un atto di straordinaria amministrazione, la quale ricorre invece in tutti i casi in cui vi è un consistente impegno economico con riferimento alla entità del capitale sociale. Secondo la ricorrente è a questo (che è elemento fisso, ancorché suscettibile di variazioni) e non al patrimonio sociale) che è elemento variabile e fluttuante) che occorre fare riferimento per stabilire l'entità economica dell'atto, mentre è inapplicabile il criterio dell'inerenza dello stesso all'oggetto sociale, trattandosi nella specie di beni necessari per l'attività della società e strumentali per il funzionamento del gabinetto odontoiatrico, ma non rientranti ne' nell'oggetto sociale (che delinea il campo dell'attività della società) ne' nello scopo sociale (che è il fine al quale questa attività deve essere indirizzata). Aggiunge poi la ricorrente che il contratto di leasing stipulato dalla società era da inquadrare sicuramente tra gli atti di straordinaria amministrazione per la consistenza economica e per il pregiudizio che ne può derivare in caso di inadempimento, con la perdita del bene o il fallimento.
Il ricorso è infondato in tutti i profili prospettati. Come questa Corte Suprema (Cass. 18.6.1987 n. 5353) ha avuto modo di precisare, la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in materia societaria, allorquando ad essa sia ricollegata la determinazione dei poteri spettanti agli amministratori, non coincide del tutto con quella prevista dagli art. 320, 374 e 394 del codice civile a proposito dei beni degli incapaci. Se pure è vero infatti che in linea generale sono atti di ordinaria amministrazione quelli puramente conservativi del patrimonio amministrato (miranti cioè ad accrescerne senza rischi la consistenza), mentre sono atti di straordinario amministrazione, oltre quelle di disposizione e di alienazione, tutti quelli suscettibili di diminuire l'entità economica dei beni gestiti (così cassa. 13.3.1954 n. 714), per quanto riguarda la delimitazione dei poteri che per legge (o per espresso richiamo a detta distinzione contenuta nell'atto costitutivo) sono attribuiti agli amministratori, deve ritenersi che l'ambito di tali poteri va stabilito con riferimento all'oggetto sociale e non alla mera rilevanza economica dell'atto. Devono così considerarsi rientranti nell'oggetto sociale in particolare gli atti che ineriscono alla gestione della società, pur se eccedono i limiti della c.d. ordinaria amministrazione (salve le limitazioni stabilite dallo statuto), quando la stessa attività sociale richieda lo svolgimento di atti non meramente conservativi (come gli atti di acquisto di un immobile o di rimessione di un debito: Cass. n. 3600-77) diretti a perseguire in modo dinamico lo scopo sociale. Eccedono i poteri degli amministratori invece quali atti vietati di straordinaria amministrazione, gli atti di disposizione o di alienazione suscettibili di modificare la struttura della società e che perciò esorbitano, e contrastano, l'oggetto sociale.
In rapporto a tale criterio nessuna rilevanza può avere da sola la consistenza economica degli atti posti in essere dagli amministratori, specie se questa venga considerata in riferimento al capitale e non al patrimonio sociale, quando si tratti di atto rientrante nell'oggetto sociale (e salva restando, in ipotesi di atti avventati di gestione, la responsabilità degli amministratori, nelle varie forme regolate negli art. 2384 e ss. C.C.); un atto che non sia estraneo all'oggetto sociale rientra tra i poteri dell'amministratore quale che sia la sua rilevanza economica e la sua natura giuridica. Ciò specie quando si tratti (come nel caso di specie) di acquisto di beni strumentali, destinati cioè a permettere l'inizio o la prosecuzione dell'attività d'impresa. E anzi proprio la strumentalità e la necessità di simili atti, pur se impegnativi per il patrimonio sociale, conferma - se l'oggetto sociale prevede la realizzazione di scopo per i quali sia necessario prestare costosi beni strumentali - che esiste la predetta corrispondenza. Ed è appena il caso di rilevare che le ripercussioni economiche dei predetti atti qualora la società risultasse non in grado di sostenerne l'onere rappresentano meri rischi d'impresa, che in nessun modo incidono sulla natura degli atti.
Nè infine può ritenersi eccedente i poteri degli amministratori la stipula di un contratto di leasing, visto dalla ricorrente come atto di amministrazione straordinaria in quanto presidiato dal rischio dell'utilizzatore, ove inadempiente, di incorrere nel fallimento o di perdere le rate pagate. Ribadito che il rischio di fallimento inerisce a ogni attività d'impresa e che il rilevante impegno economico derivante da un contratto non è di per sè sufficiente a sottrarlo, per dette possibili conseguenze, ai poteri dell'amministratore quando l'atto rientri nell'oggetto sociale, va osservato che a nessuna diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che il contratto di cui si discute fosse un contratto di leasing. Dagli accertamenti di fatto operati in sede di merito risulta infatti che si trattava di leasing che prevedeva una locazione biennale di beni non soggetti a rapida obsolescenza, ceduti a rate mensili ad un costo che avrebbe permesso il trasferimento in proprietà allo scadere del biennio, con sicuro vantaggio per l'utilizzatore (si trattava cioè non di un leasing tradizionale con funzione di finanziamento a scopo di godimento, ma di un leasing di trasferimento).
Se a ciò si aggiunge che, sempre secondo gli accertamenti del giudice di merito, si trattava (come ammesso dalla stessa ricorrente) di beni strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività sociale ma di notevole costo iniziale, si giustifica la conclusione secondo cui il contratto stipulato, senza la firma congiunta dell'altro amministratore, dall'Oropallo nel concreto era sicuramente un atto rientrante nell'oggetto sociale, perché appunto diretto a permettere il funzionamento del gabinetto odontoiatrico e, in tal modo, l'acquisizione di profitti che avrebbero consentito di far fronte, dietro pagamento rateale e con facoltà di uso immediato dei beni, all'onere finanziario, altrimenti insostenibile, connesso all'acquisto di beni strumentali di notevole costo. La sentenza impugnata si sottrae perciò alle censure proposte e merita conferma.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio in favore di entrambi i controricorrenti. P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in L. 61.000 oltre L. 2.500.000 di onorario in favore del Forte e in L. 66.000 oltre L. 2.000.000 di onorario in favore dell'Orsini. Roma, 17.6.1993.