Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6503 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Agosto 1996, n. 7228. Est. Catalano.


Società - Di persone fisiche - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Soggettività giuridica - Sussistenza - Titolarità di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci - Configurabilità - Fattispecie in materia di efficacia nei confronti di società in nome collettivo di disdetta di contratto di locazione intimata al socio amministratore.



Anche alle società di persone, nonostante la loro non perfetta autonomia patrimoniale, - in relazione alle previsioni degli art. 2267, 2268 e 2304 cod. civ. in materia di responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali -, va riconosciuta la soggettività giuridica (o personalità) e quindi la titolarità di situazioni giuridiche distinte da quelle facenti capo alle persone fisiche dei soci singolarmente o cumulativamente considerati, a norma dell'art. 2266, primo comma, secondo cui "la società acquista i diritti e assume le obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio in persona dei medesimi", e delle disposizioni che riconoscono a tali società un proprio nome (utilizzabile anche in sede di trascrizione degli acquisti immobiliari, ai sensi dell'art. 2659 cod. civ., nel testo novellato dalla legge 27 febbraio 1985 n. 52) e una propria sede. (Nella specie la S.C., in base al riportato principio, ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto efficace nei confronti di una società in nome collettivo la disdetta di un contratto di locazione immobiliare intimato alla persona del socio amministratore e legale rappresentante, in base alla asserita non distinguibilità di quest'ultimo dalla società, priva di propria soggettività giuridica). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Enrico ROSSI Presidente
" Vincenzo CARBONE Consigliere
" Mario Rosario VIGNALE "
" Antonio CATALANO Rel. "
" Giuseppe Maria BERRUTI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
GIEFFE SNC., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 103, presso l'Avvocato GUIDO POMARICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato EMILIO SANGREGORIO, giusta delega in atti;
Ricorrente
contro
COLDANI BIANCA, ARENSI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA 400, presso l'Avvocato ANTONIO COCHETTI, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
Controricorrente
avverso la sentenza n. 2-93 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 12-01-93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31-01-96 dal Consigliere Relatore Dott. Antonio CATALANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pomarici, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Cochetti, che chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Filippo IORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Bianca Coldani e Francesco Arensi stipularono un contratto di locazione di un immobile sito a Bormio con Giorgio Airoldi, per il periodo compreso fra l'1 ottobre 1977 ed il 30 settembre 1986. Successivamente alienarono l'azienda commerciale di cui erano titolari alla società in nome collettivo GIEFFE, della quale era amministratore e socio il medesimo Airoldi, e stipularono un nuovo contratto di locazione, per lo stesso periodo preso in considerazione dal precedente contratto, ma per un canone di importo inferiore. Alla scadenza del rapporto contrattuale, i locatori intimarono all'Airoldi licenza per finita locazione che il pretore convalidò. In esito a tale vicenda processuale, la società GIEFFE convenne innanzi il pretore l'Arensi e la Coldani chiedendo la sospensione dell'esecuzione e propose opposizione di terzo avverso il provvedimento di rilascio dell'immobile.
I convenuti dedussero la piena efficacia del titolo esecutivo costituito dal provvedimento pretorile, sul rilievo che l'unico contratto valido ed efficace intervenuto fra le parti era quello stipulato con l'Airoldi in proprio, essendo simulato quello intercorso con la GIEFFE.
Il Pretore dichiarò l'efficacia di tale contratto e la conseguente inesistenza del diritto dei convenuti di azionare il titolo nei confronti dell'opponente.
La decisione è stata integralmente riformata dal Tribunale di Sondrio il quale, interpretando il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano riproposto la questione della simulazione di cui innanzi, come rivolto a conseguire l'accertamento della sussistenza di un'interposizione fittizia di persona dato che era stato fatto figurare come effettivo contraente la societa e non l'Airoldi, è pervenuto alla conclusione che la questione così posta non poteva essere esaminata siccome assorbita dal preliminare rilievo per il quale l'Airoldi (socio, amministratore e legale rappresentante della GIEFFE) non era da considerare come soggetto distinto dalla società in nome collettivo, ente privo per legge della soggettività giuridica.
Ricorre per cassazione la GIEFFE S.n.c. sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso Bianca Coldani e Francesco Arensi.
DIRITTO
La ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2257, 2267, 2266 e 2271 c.c. e rileva che sulla base di una serie di referenti normativi e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali anche alle società di persone va riconosciuta la titolarità di situazioni giuridiche distinte da quelle facenti capo alle persone fisiche dei soci singolarmente o cumulativamente considerati.
La censura è fondata sulla base delle considerazioni che seguono. Come è noto, la distinzione fra società di persone e società di capitali emergente dal quinto libro del codice civile, trova corrispondenza con quella tra società prive di personalità giuridica e società munite di tale qualifica.
La distinzione rinviene un preciso fondamento normativo nel senso che la personalità giuridica è attribuita a tutte le società di capitali (artt. 2331, I comma, 2464 e 2475 II comma) oltre alle cooperative, (art. 2519, II comma) e trova riscontro in altre disposizioni di legge (artt. 2498, 19, II comma, 145 II comma) e da essa discende un regime di autonomia patrimoniale perfetta per le prime e non per le seconde. Ed invero, è soltanto nelle società aventi personalità giuridica che si evidenzia il distacco dei beni conferiti rispetto ai beni dei soci i quali non possono essere aggrediti dai creditori sociali (artt. 2325 e 2472) mentre i creditori personali dei soci non possono intaccare il patrimonio sociale, non essendo ad essi concesso il diritto di chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Diverso è, invece l'ambito di autonomia delle società di persone nelle quali la separazione dei patrimoni non è così netta e si modula in maniera articolata, essendo più ridotta nella società semplice, nella quale i creditori possono chiedere direttamente al socio il pagamento dei debiti sociali (ma questi può eccepire la preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2268), e più accentuata nella società in nome collettivo (2304). Tuttavia, il dato concernente l'autonomia patrimoniale non è decisivo ai fini della negazione o meno della soggettività delle società personali, dovendosi avere riguardo alla concreta portata della disciplina positiva la quale univocamente depone, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, nel senso dell'attribuzione della personalità a dette società. Particolarmente significativo è, al riguardo, il disposto dell'art. 2266 I comma c.c. per il quale "la società acquista i diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio in persona dei medesimi". Norma la quale denota che è la società (e cioè il gruppo dei soci) che diventa titolare di diritti e delle obbligazioni. Ed inoltre vanno pure considerati gli artt. 2292, 2314 e 2295 per i quali anche le società di persone hanno un proprio nome ed una propria sede formalmente distinti da quelli dei soci, nonché la norma di cui all'art. 2659 c.c. nel testo novellato dalla legge 25 febbraio 1985, n. 27 (NDR: così nel testo) il quale stabilisce espressamente che la trascrizione degli acquisti immobiliari è effettuata, anche per le società di persone a nome della società (e l'art. 2839 detta analoga regola in tema di ipoteche): indicazioni legislative, queste, che evidenziano come un fenomeno di unificazione soggettiva è presente anche nelle società di persone.
Il punto risulta chiaramente evidenziato dalla più recente elaborazione giurisprudenziale (Cass. 76-4252; 81-3797; 86-3898) per la quale le forme associative non personificate ed i comitati privi di riconoscimento, sono accomunate dalla qualificazione negativa di non essere persone giuridiche ma egualmente costituiscono figure soggettive cui può essere attribuita la titolarietà di diritti, sia obbligatori che di natura reale.
Risulta da ciò evidente l'errore di prospettiva che inficia la sentenza impugnata avendo il giudice del merito ritenuto, sulla base di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali ormai recessivi, che l'unico dato caratterizzante delle società di persone è costituito dall'"autonomia imperfetta", da cui in diverso grado sono connotate, e non dalla "personalità giuridica" che inerisce soltanto alle società di capitali.
Si impone, quindi, in relazione a quanto si è esposto, l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nel tribunale di Lecco, il quale deciderà la causa uniformandosi al principio di diritto per il quale la soggettività giuridica appartiene anche alle società di persone, e statuirà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese al Tribunale di Lecco.
Così deciso in Roma addì 31 gennaio 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 AGOSTO 1996