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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20020 - pubb. 11/01/2018

La rinunzia di un sindaco effettivo ha effetto immediato

Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 1986, n. 5928. Est. Cantillo.


Collegio sindacale - Cessazione - Sostituzione - Responsabilità - Sindaco effettivo - Rinunzia - Effetti immediati - Condizioni - Possibilità di automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente - Conseguenze in tema di responsabilità



In tema di funzionamento del collegio sindacale di una società di capitali, la rinunzia di un sindaco effettivo - a meno che non sia diversamente disposto dallo statuto sociale - ha effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'assemblea, quando sia possibile l'automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente con la conseguenza che quest'ultimo, istituzionalmente obbligato, in ragione della sua carica a sostituire il sindaco effettivo che non possa o che comunque non voglia esercitare l'ufficio, incorre nella responsabilità prevista dall'art. 2407 cod. civ. per l'Esercizio di funzioni (nella specie: sottoscrizione di un bilancio poi risultato falso) in sostituzione del componente effettivo, dimissionario.


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Alessandro FALCONE Presidente

" Ernesto TILOCCA Consigliere

" Giuseppe CATURANI "

" Antonio SENSALE "

" Michele CANTILLO Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

Il ricorso si riferisce ad un'azione di responsabilità contro gli ex amministratori a sindaci della Cassa Rurale ed artigiana di Capena, proposta dal commissario straordinario e proseguita dal liquidatore, per gravi irregolarità - alcune perseguite penalmente - rilevate dall'organo di vigilanza della Banca d'Italia, in relazione alle quali la Cassa era stata messa in liquidazione con provvedimento del Ministero del Tesoro del 20 aprile 1966.

Ottenuto il sequestro conservativo dei beni immobili di detti amministratori e sindaci fino alla concorrenza di cento milioni, il liquidatore convenne innanzi al Tribunale di Roma coloro nei cui confronti la cautela era stata eseguita, tra i quali Vincenzo B., componente del collegio sindacale a partire dal 1964, chiedendo la convalida del sequestro e la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, da quantificare nel corso del giudizio in relazione a ciascuno dei convenuti.

Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva del 18 giugno 1968, fra l'altro ammetteva l'intervento in causa della Cassa di Risparmio di Roma, cessionaria di tutte le attività e passività dell'impresa in liquidazione; e, con sentenza definitiva del 18 ottobre 1975, resa a seguito di vicende processuali che nn occorre riferire, il medesimo Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti al risarcimento del danno, determinato in complessivi novantanovemilioni, con vincolo solidale nei limiti della quota del medesimo imputabile ad ognuno, liquidando in lire 12.375.000 quella di cui doveva rispondere il B. per negligenza nell'esercizio dell'attività di controllo.

Con la sentenza ora denunziata del 18 gennaio 1980, la pronunzia veniva confermata dalla Corte di appello per tre degli appellanti, fra i quali il B., avendo gli altri transatto la lite.

La Corte, nella parte della motivazione che riguarda il B., osservava che la sua responsabilità era stata correttamente affermata dal Tribunale per violazione dei doveri che debbono essere osservati dai sindaci ex art. 2403 cod. civ., essendo risultato dagli elementi documentali acquisiti e dalla consulenza tecnica che il medesimo B. aveva omesso di esercitare qualsiasi sorveglianza e controllo nel tempo in cui aveva ricoperto la carica; ed aveva contribuito a produrre il danno, giacché una sua condotta conforme ai doveri dell'Ufficio sarebbe valsa ad evitarlo o, quanto meno, ad attenuarlo.

Dopo avere rilevato, poi, che il B. - contrariamente a quanto da lui affermato - era stato condannato solidalmente con gli altri responsabili nei sensi innanzi precisati, la Corte condivideva anche la statuizione in ordine all'ammontare del danno, che era stato liquidato dal Tribunale in via equitativa tenendo conto che il B., in considerazione della brevità dell'incarico, doveva rispondere nei limiti di un sesto dell'ammontare del pregiudizio imputabile anche ai sindaci.

Riteneva infondata, infine, la censura relativa alla convalida del sequestro, giacché il periculum in mora era insito nelle poco affidanti condizioni patrimoniali dei debitori e nel loro comportamento processuale, caratterizzato da atteggiamenti difensivi pretestuosi ed ostruzionistici.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il B. in base a quattro motivi.

Resiste la Cassa con controricorso.

Sono state presentate memorie.

 

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli artt. 2400 ss. cod. civ. e vizi della motivazione, il ricorrente critica sotto due profili la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la sua responsabilità per il fatto che, nella veste di sindaco supplente, aveva sottoscritto il bilancio di esercizio dell'anno 1965, poi dichiarato falso. Sostiene: a) che non sussistessero i presupposti della supplenza, non essendo state all'epoca accettate le dimissioni del sindaco titolare, giacché erroneamente la Corte di appello avrebbe apprezzato come esercizio delle funzioni di sindaco la mera sottoscrizione del bilancio, in realtà invalida a questi effetti perché apposta da soggetto no legittimato; b) che, comunque, questo solo atto non fosse sufficiente a configurare una sua responsabilità, siccome non conseguenziale allo svolgimento di un'effettiva attività di controllo.

Entrambe le critiche non meritano accoglimento. Quella sub. a) è inammissibile, perché nelle fasi di merito il B. non ha mai dedotto l'illegittima assunzione delle funzioni di sindaco in conseguenza della mancata cessazione dall'ufficio del sindaco effettivo, le cui dimissioni non sarebbero state accettate dalla società. Pertanto si tratta di una tesi difensiva affatto nuova, che nn può essere proposta in questa sede in quanto implica l'esame di questioni che non sono state dibattute in precedenza e postulano accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, in riferimento all'accettazione, o meno, delle dimissioni e, ancor prima, alla necessità dell'accettazione medesima. Al riguardo si deve ritenere, infatti, che la rinunzia del sindaco effettivo non debba essere accettata dall'assemblea, e abbia effetto immediato, quando sia possibile l'automatica sostituzione del sindaco dimissionario con un supplente, tranne che lo statuto sociale preveda espressamente la necessità dell'accettazione.

Ma nella vicenda in esame l'argomento è altresì privo di pratico rilievo, giacché, anche ad ammettere che il sindaco dimissionario dovesse considerarsi ancora in carica, non per questo verrebbe meno la responsabilità del B. nella sua veste di sindaco supplente.

Infatti, poiché il sindaco supplente è istituzionalmente obbligato, in ragione della sua carica, a sostituire quello effettivo che non possa o non voglie esercitare l'ufficio, la responsabilità prevista dalla legge per i sindaci si configura, manifestamente, anche il sindaco supplente chiamato a svolgere le funzioni in sostituzione di un componente effettivo del collegio sindacale, com'é accaduto nella specie.

Quanto alla censura sub b), è agevole obiettare che la responsabilità del B. risulta affermata in sentenza con riguardo all'intero periodo in cui fu investito delle funzioni di sindaco al posto del componente dimissionario, nel quale periodo tenne un comportamento improntato ad "assenteismo totale", avendo omesso qualsiasi vigilanza e controllo; e nell'ambito di questa condotta gravemente negligente la Corte di appello ha valorizzato, come il più significativo e pregiudizievole per la società, il fatto che sottoscrisse la relazione redatta dal collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2432 cod. civ., per l'approvazione del bilancio, in tal modo falsamente attestando sia la regolare tenuta delle scritture contabili e la legittimità delle operazioni compiute dagli amministratori, sia la verità delle risultanze del bilancio.

I giudici del merito, cioé, hanno ravvisato nel comportamento del B. gli estremi di entrambe le ipotesi di responsabilità previste dall'art. 2407 cod. civ., tanto quelle diretta ed esclusiva dei sindaci, i quali sono responsabilità "della verità delle loro attestazione" (primo comma), quanto quella correlata a fatti pregiudizievoli imputabili agli amministratori, per cui rispondono solidalmente con questi ultimi del danno che "non si sarebbe prodotto se essi (sindaci) avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica" (secondo comma).

Ed è del tutto evidente che i sindaci - tenuti ad adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario (art. 2407 cod. civ.) - versano in colpa per il solo fatto di non avere esercitato i poteri di controllo e di vigilanza ad essi conferiti, sicché correttamente la Corte di appello ha attribuito particolare rilievo, quale elemento di responsabilità, proprio alla circostanza che secondo il B. varrebbe ad eliderla, cioé che sottoscrisse la relazione per il bilancio senza rendersi conto dei dati e dei fatti che con essa venivano asseverati.

2. - Con il secondo motivo, denunziando la violazione dell'art. 2407 cod. civ. e - di nuovo - vizi della motivazione, il B. critica la sentenza per avere determinato in lire 12.375.000 l'ammontare della sua obbligazione risarcitoria, senza fornire una convincimento dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità fra l'asserita inosservanza dei doveri di controllo e il danno arrecato alla Cassa.

La censura è palesemente infondata, infrangendosi contro un accertamento di fatto non sindacabile perché sorretto da congrua motivazione.

La Corte ha osservato, al riguardo, che se il B. e gli altri componenti del collegio sindacale avessero svolto le loro funzioni di vigilanza e di controllo con la diligenza, dovuta, rilevando così le evidenti e gravi carenze della contabilità e gli illeciti fino a quel momento commessi dagli amministratori, costoro non avrebbero potuto portare a compimento od iniziare altre operazioni pregiudizievoli per la società, per modo che il danno sarebbe stato minore. E proprio tenendo conto del grado di efficienza concausale della condotta negligente del B., limitata ad un breve periodo, in giudici del merito hanno determinato il danno di cui egli deve rispondere nell'ammontare suddetto.

3.- Anche il terzo motivo, con cui si deduce il difetto di motivazione della statuizione di convalida del sequestro conservativo, involge un apprezzamento di fatto che risulta, invece, congruamente motivato.

Dopo avere osservato che, accertata la responsabilità del B., non poteva più farsi questione in ordine al fumus boni iuris, la Corte ha condiviso il convincimento del Tribunale in ordine all'esistenza del periculum in mora in base a due elementi, cioé le condizioni economiche del debitore, valutate in relazione all'ammontare del credito, e il comportamento processuale, tale da far ritenere la deliberata intenzione di sottrarsi all'adempimento del suo obbligo. I quali argomenti non vengono specificamente contestati dal ricorrente e sono conformi a diritto, essendo principio consolidato che il fondato timore del creditore di perdere la garanzia del proprio credito può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi oggettivi attinenti alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, valutato in relazione all'ammontare del credito, e sia da elementi soggettivi riguardanti il comportamento processuale ed extra processuale del debitore, che ingeneri nel credito e il ragionevole dubbio che la sua pretesa non verrà soddisfatta (v,. fra numerose altre, sent. n. 2672 del 1983).

4.- Con il quarto motivo, denunziando la violazione degli artt. 71 e 75 r.d.l. 17 luglio 1937, n. 1400, deduce l'invalidità dell'intervento in causa della Cassa di Risparmio di Roma in sostituzione della Cassa rurale e artigiana di Capena, il cui patrimonio sarebbe stato irritualmente ceduto alla prima.

La censura ' inammissibile sia perché prospetta una questione nuova, non dibattuta nelle fasi di merito, e sia perché sulla legittimità dell'intervento della Cassa di Risparmio si è formato il giudicato, non essendo stata impugnata dal B. la sentenza di primo grado nella parte in cui ritenne ammissibile l'intervento medesimo.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguenziale condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente Cassa di Risparmio di Roma le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in lire 1.570.000, compresi di lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) di onorario.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1986.

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1986.