Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15597 - pubb. 22/07/2016

Operatori qualificati e informazioni sugli strumenti finanziari

Tribunale Palermo, 06 Ottobre 2015. Est. De Gregorio.


Intermediazione finanziaria – Obblighi dell’intermediario e diritti dell’investitore – In caso di operatori qualificati - Natura ed efficacia della dichiarazione ex art.31 Reg. Consob

Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi a carico dell’intermediario – Violazione – Nullità del contratto: esclusione – Risoluzione per inadempimento



La dichiarazione di operatore qualificato costituisce una mera presunzione semplice, vincibile, in caso di contestazione, dalla prova positiva della insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di professionisti in materia di strumenti finanziari e dalla prova della conoscenza, ovvero conoscibilità in concreto, da parte dell’intermediario, delle circostanze dalle quali poter desumere la reale situazione in cui versi l’investitore nel momento in cui rende siffatta dichiarazione.
Per le società e le persone giuridiche che rilascino la dichiarazione autoreferenziale non è possibile invocare le norme sugli specifici obblighi comportamentali fissate dagli artt.27, 28 e 29 reg. Consob, perché così facendo si finirebbe per aggirare la disciplina regolamentare. Il richiamo alle norme in esame è invece consentito innanzitutto per richiedere comportamenti diversi, quali per esempio quelli di cui all’art.26 reg. Consob.
I princìpi quadro di cui all’art.21 del D.Lgs. 58/98 hanno effetto per tutte le tipologie di clienti, ma le differenze previste per talune particolari categorie di investitori devono pur sempre essere connesse con le effettive qualità ed esperienze professionali dei medesimi, non esonerando l’intermediario dal comportarsi diligentemente.
Considerando il tenore della norma primaria (art.6 TUF), ma anche le regole civilistiche generali in punto di buona fede negoziale, va privilegiata una opzione ermeneutica del testo dell’art.31 del Regolamento Consob n.11522/98 che tenga comunque conto  delle opposte esigenze delle parti, e che non conduca ad un sostanziale esonero dell’intermediario dal dovere di rendere il cliente compiutamente e pienamente edotto del concreto ed effettivo contenuto di ogni aspetto del prodotto e in fase di negoziazione e in quella di esecuzione. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

Dai doveri di buona fede oggettiva e dalla cooperazione contrattuale alla stregua dei valori costituzionali di solidarietà e tutela del risparmio si desume l’obbligo per l’intermediario di incorporare nel contratto alcune informazioni attinenti alla metodologia con cui una persona possa ricostruire il merito finanziario dell’operazione e così perimetrie l’alea da assumere.
La mancanza di adeguate informazioni non è causa di nullità, bensì di inadempimento: tali doveri integrano il contenuto della prestazione gravante sull’intermediario, e non costituiscono regole di validità del contratto. La violazione di tali obblighi integra responsabilità da inesatto adempimento che può ritenersi integrare il requisito di cui all’art.1455 c.c. per la declaratoria di risoluzione del contratto. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessandro Palmigiano


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