Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9828 - pubb. 18/12/2013

Privilegio processuale del titolare di credito fondiario e concordato preventivo

Tribunale Bari, 18 Novembre 2013. Est. Magaletti.


Concordato preventivo – Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari – Sospensione del processo esecutivo pendente – Revoca – Ammissibilità.

Sospensione del processo esecutivo pendente – Custode giudiziario – Permanenza della nomina.

Concordato preventivo – Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive – Credito fondiario – Applicabilità.



La improseguibilità della procedura esecutiva (nel caso di specie immobiliare) a seguito della pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese configura una ipotesi di sospensione, non già di estinzione, della procedura medesima sino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla domanda di concordato, sicché è ammissibile la revoca del provvedimento dichiarativo della improseguibilità, e, ove il concordato non sia omologato, il creditore procedente può proseguire l’azione esecutiva individuale. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

In pendenza di una causa di sospensione della procedura esecutiva, permane la necessità di custodire il compendio pignorato, salva la possibilità da parte del debitore di richiedere la revoca della nomina del custode giudiziario in presenza di fondati motivi. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Il privilegio processuale riconosciuto dalla legge al titolare del credito fondiario in virtù dell’art. dall’art. 41 del d.lgs. 385/93 non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo. Infatti, la disposizione dettata dall’art. 168 l.f., nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe, a differenza dell’art. 51 l.f. che, nel prevedere analogo divieto quanto ai beni compresi nel fallimento, fa salve le diverse disposizioni di legge. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia


Il testo integrale


 


Testo Integrale