Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29927 - pubb. 17/10/2023

Compensi dei professionisti anteposti ai creditori ipotecari: il tribunale di Roma scardina la regola dell’art. 111-bis, comma 2, L.F.

Tribunale Roma, 24 Luglio 2023. Pres. La Malfa. Est. Vitale.


Concordato preventivo – Spese generali – Compenso dei professionisti – Conflitto con i creditori ipotecari



Il compenso spettante ai i professionisti che hanno svolto attività connesse alla redazione e alla presentazione della proposta di concordato costituisce attività inerente o utile alla realizzazione dei crediti ipotecari, e deve essere considerato quale spesa generale idonea a gravare sul ricavato della liquidazione del cespite, in ossequio al criterio proporzionale, atteso che il criterio della utilità conseguita risulta comunque positivamente provato, considerato che le attività propedeutiche alla proposizione della proposta e del piano della procedura di concordato preventivo non possono non interessare l’intero bacino dei creditori concorsuali in quanto appartenenti e partecipanti tutti alla medesima massa creditoria; creditori rispetto ai quali, dunque, è concreto l’interesse generale, in sé considerato, sotteso e allo svolgimento della suddetta procedura.


[Nel caso di specie, il tribunale di Roma ha ritenuto di addebitare ai creditori ipotecari il compenso dei professionisti che hanno svolto attività connesse alla redazione e alla presentazione della proposta di concordato.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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