Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29883 - pubb. 10/10/2023

Il concordato minore è strumento residuale: vi accede anche il socio-fideiussore non imprenditore, con debiti sopra soglia

Tribunale Salerno, 13 Giugno 2023. Est. Serretiello.


Concordato minore – Socio e fideiussore coinvolto nell’impresa – Qualità di imprenditore – Esclusione – Definizione della debitoria c.d. promiscua – Ammissibilità



Il debitore, nella qualità di socio e fideiussore coinvolto nella gestione dell’impresa, non può attivare la procedura del consumatore, ma ha accesso alla procedura di concordato minore, seppur limitatamente a quello di tipo liquidatorio, non avendo, nell'attualità, alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare, ben potendo definire con detto strumento l’intera propria posizione debitoria, che deriva sia da debiti personali, sia da debiti di natura non consumeristica.
Il concordato minore non gli è precluso, pur avendo, il ricorrente, maturato debiti superiori ad € 500.000,00, in quanto rientra nella categoria residuale prevista dall’art. 2 c.1 lett. c) CCII di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” che può accedere al concordato minore.
Il richiamo operato dall’art .77 ai limiti di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) numeri 1), 2) e 3) CCII assume la funzione di ribadire che solo l’imprenditore minore ha i requisiti soggettivi per la domanda ex art. 74 CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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