Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29516 - pubb. 20/07/2023

Effetti sul pignoramento della dichiarazione di improseguibilità dell’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 51 L.F.

Tribunale Roma, 26 Giugno 2023. Pres. La Malfa. Est. Coluccio.


Fallimento – Dichiarazione di improseguibilità dell’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 51 L.F. – Subentro di diritto del curatore nella procedura esecutiva e negli effetti sostanziali del pignoramento



La dichiarazione di improseguibilità dell’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 51 L.F., non comporta la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento.


Il curatore fallimentare può subentra nelle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, pendenti alla data della dichiarazione di fallimento e sostituirsi al creditore procedente, scegliendo (con il programma di liquidazione) di sostituirsi a lui, ovvero di proseguire la liquidazione nelle forme fallimentari.


In tale ultima ipotesi, l'improcedibilità dell'esecuzione, dichiarata dal giudice dell'espropriazione su istanza del curatore, non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo. (Lorenza Dolfini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Lorenza Dolfini


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