Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29080 - pubb. 27/04/2023

Esecuzione del concordato mediante attribuzione di strumenti finanziari partecipativi e valutazione del tribunale sulla fattibilità del piano

Tribunale Roma, 11 Marzo 2023. Pres. Cardinali. Est. Bifano.


Concordato preventivo - Soddisfazione dei creditori - Attribuzione di strumenti finanziari partecipativi - Datio in solutum - Sindacato di fattibilità del tribunale



Nella decisione si legge che:
"L'attribuzione di strumenti finanziari partecipativi integra un datio in solutum a favore dei creditori dunque adempie di per sé le obbligazioni concordatarie, estinguendo i correlativi debiti del debitore nei confronti dei beneficiari i quali acquisiscono un diritto che consente di ottenere il rimborso attraverso i proventi derivanti esecuzione del piano concordatario.


L'oggettiva componente di rischio in ordine all'effettivo rimborso degli strumenti finanziari partecipativi esula dal giudizio sommario di fattibilità del piano concordatario liquidatorio attribuito al tribunale dell'articolo 47, comma 1, lettera a) del codice della crisi, il quale prevede infatti una valutazione circa la sua manifesta in attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati: ciò perché l'obiettivo del concordato proposto, nel caso di specie, non è l'effettivo rimborso degli strumenti in questione ma solo l'attribuzione di questi ultimi a determinate classi di creditori quali mezzi di pagamento diversi dal denaro, per cui affinché tali effettivamente siano è sufficiente che non appaiono manifestamente privi ab origine dell'attitudine ad attribuire un'utilità economica sostitutiva del valore per il quale vengono conferiti laddove la loro consegna di per sé esegue il concordato." (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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