Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29037 - pubb. 19/04/2023

Accordi di ristrutturazione: al momento del deposito della domanda di omologazione l'accordo con i creditori aderenti deve essere perfezionato

Tribunale Roma, 02 Marzo 2023. Pres., est. La Malfa.


Accordi di ristrutturazione - Schema di fondo - Fasi - Perfezionamento del negozio con i creditori aderenti



Lo schema di fondo del funzionamento degli accordi di ristrutturazione non è cambiato nel passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi, poiché in entrambi i casi prospetta:


a) una fase di trattative, in cui la società debitrice negozia con i creditori i tempi ed i modi della ristrutturazione del debito sulla scorta del piano attestato (v. art. 63 CCI, "Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione" ed art. 61 comma 2 che parla di avvio delle trattative negli accordi ad efficacia estesa);


b) la presentazione presso il tribunale dell'accordo raggiunto e della documentazione di supporto;


c) la fase dell'omologazione, previa decisione delle opposizioni eventualmente presentate nel termine di 30 giorni.


Tale scansione procedimentale e temporale risulta necessaria e non derogabile, proprio perché costituisce l'intima struttura dell'istituto, il quale si qualifica appunto come atto negoziale stipulato (e perfezionato) con una certa percentuale dei creditori che deve essere idoneo a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei, nei termini previsti dall'art. 57, comma 3, CCI.


In assenza del perfezionamento del negozio con i creditori aderenti non vi è dunque un accordo che possa essere sottoposto al tribunale per l'omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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