Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29016 - pubb. 14/04/2023

Accordi di ristrutturazione: l'omologazione non può aver luogo prima del termine concesso agli enti per esprimere il loro dissenso o diniego

Tribunale Roma, 06 Marzo 2023. Pres. La Malfa. Est. Genna.


Accordi di ristrutturazione - Cram down - Omologa - Decorso del termine concesso agli enti per esprimersi sulla proposta transattiva



Dalla lettura coordinata degli artt. 48 comma 4, 57 e 63 commi 1, 2 e 2-bis del codice della crisi si evince che la formulazione della proposta transattiva pertiene alla fase delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione e che la domanda di omologa di detti accordi può essere presentata solo dopo che sia intervenuta l'adesione da parte dei competenti uffici alla proposta, sia stato manifestato dagli stessi il diniego o sia decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della proposta senza che i competenti uffici abbiano manifestato la loro volontà, potendo in questi ultimi due casi esplicarsi il giudizio di cram down da parte del tribunale.


Detto giudizio non può pertanto aver luogo quando è ancora pendente il termine entro il quale l'amministrazione fiscale e gli enti previdenziali hanno facoltà di esprimersi, con la conseguenza che, in tale situazione, l'accordo di ristrutturazione non può essere omologato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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