Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28235 - pubb. 19/11/2022

Richiesta di misure protettive ex art.54, comma 2, CCII successiva al deposito della domanda di concordato preventivo

Tribunale Roma, 04 Novembre 2022. Est. Miccio.


Misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII - Domanda integrativa ex art. 40 CCII - Istanza e conferma



La richiesta di misure protettive ex art.54, comma 2, CCII può essere avanzata anche successivamente all’iniziale deposito della domanda ex art. 40 CCII di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza (piena o prenotativa ex art. 44 del CCII).

Il citato art. 54, comma 2, si limita a richiamare la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi senza tuttavia escludere che la stessa possa essere anche successivamente integrata con una richiesta di misure protettive che sia iscrivibile nel Registro delle Imprese.

L’esigenza di ottenere misure protettive potrebbe del resto sorgere solo in un momento successivo rispetto al deposito della domanda di accesso.

Una diversa interpretazione che permettesse di avanzare la richiesta di misure protettive unicamente in sede di primo atto di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi (ossia, ordinariamente, in sede di domanda prenotativa di concordato) finirebbe col costringere il debitore, non solo ad anticipare la richiesta rispetto all’effettiva insorgenza dell’esigenza protettiva, ma soprattutto a consumare parte del periodo di protezione nonostante non ne abbia necessità (rischiando, in tal modo, di non avere poi sufficiente “copertura protettiva” sino all’eventuale omologazione) sol perché gli verrebbe preclusa la possibilità di avanzare tale richiesta in un momento successivo, così frustrando la ratio della normativa che è quella, all’opposto, di circoscrivere temporalmente le misure protettive al minimo ritenuto indispensabile sia dal debitore che dal Tribunale. (Mario Porcaro, Michele Grosso e Fabrizia De Nigris) (riproduzione riservata)



Segnalazione dei Dott.ri Mario Porcaro, Michele Grosso e dell’Avv. Fabrizia De Nigris di Benevento


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