Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28211 - pubb. 16/11/2022

Composizione negoziata e misure protettive: il tribunale non è chiamato ad una immediata delibazione sulla effettiva ammissibilità degli strumenti di composizione della crisi proposti dal debitore

Tribunale Roma, 04 Ottobre 2022. Est. Cottone.


Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive – Valutazione del tribunale



Il procedimento di composizione negoziata ha la funzione di individuare uno strumento idoneo al superamento della crisi d'impresa per cui il debitore non è necessariamente vincolato alla proposta originariamente formulata; ne consegue che, in sede di conferma o revoca delle misure protettive, il tribunale non è chiamato ad una immediata delibazione in ordine alla effettiva ammissibilità degli strumenti di composizione della crisi "proposti" dal debitore, in quanto tale proposta può subire variazioni all'esito delle trattative e dovrà essere valutata solo se e nei limiti di quanto effettivamente prospettato per il tipo di strumento individuato.


Il tribunale è, invece, chiamato a valutare, sentito l'esperto nominato, se la richiesta di misure si inserisce nell'ambito di uno schema procedimentale tipico, se vi sia la concreta possibilità che possa addivenirsi ad una soluzione concordata e se le misure appaiono funzionali a favorire il raggiungimento delle trattative.


Pertanto, ai fini della concessione delle misure protettive, non assumono rilievo dirimente le puntuali eccezioni proposte in merito alla "non omologabilità" della proposta di accordo di ristrutturazione, potendo questa essere modificata proprio nel contesto delle trattative ed anche all'esito delle interlocuzioni sorte nell'ambito del procedimento di concessione delle misure. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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